Ordinanza n. 5262/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale N° 44/2026 (Reg. Part. N° ACQ/04/2026) emessa in data 03/02/2026 dall'Ing. Generoso Serpico, avente ad oggetto l'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di lottizzazione abusiva n. 138/2008 e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sita in Giugliano in Campania alla Via Rannola nr. 3, mai notificata al ricorrente; - della nota di riscontro all'accesso agli atti emessa dal Settore resistente (a firma del RUP Geom. G. Mosca, della P.O. Dott.ssa C. Paolella e del Dirigente Ing. G. Serpico), recapitata a mezzo PEC in data 1° Giugno 2026 ai difensori costituiti in riscontro alla richiesta di accesso agli atti del 28/05/2026 (Prot. G. 0075433/2026), nella parte in cui l'Amministrazione dichiara l'avvenuta trascrizione dei beni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a danno del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusi i verbali di asserito accertamento e le note di trascrizione immobiliare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di lottizzazione abusiva e di acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale, nonché atti di trascrizione immobiliare e nota di riscontro all'accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale n. 44/2026, avente a oggetto l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di lottizzazione abusiva n. 138/2008 e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sita in Giugliano in Campania, deducendo anche la mancata notificazione dell'atto. Sono stati inoltre impugnati la nota di riscontro all'accesso agli atti nella parte relativa all'avvenuta trascrizione dei beni presso la Conservatoria dei registri immobiliari e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. In sede cautelare, il ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, argomentazioni relative al numero delle unità immobiliari realizzate e alla data di rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, affermando che queste ultime sarebbero state rilasciate nel 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che non sussistesse un concreto dubbio circa l'identificazione dell'area di sedime acquisita dall'Amministrazione in conseguenza dell'accertata lottizzazione abusiva. Il numero delle unità immobiliari realizzate è stato considerato inconferente, poiché eventuali successivi frazionamenti o attività edificatorie non autorizzate non incidono sull'attività sanzionatoria comunale, ritenuta legittimamente esercitata e non tempestivamente contestata. Il giudice ha inoltre rilevato che le concessioni edilizie in sanatoria n. 16881/SAN/95 e n. 16882/SAN/95 risalivano al 2004 e non al 2024, mentre le successive istanze di condono presentate nel dicembre 2004 per manufatti realizzati sulla particella 803 erano state respinte dal Comune il 29 gennaio 2009. La domanda cautelare è stata quindi respinta, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, per le spese della fase cautelare.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la domanda deve essere sorretta dal fumus boni iuris; in sua assenza il giudice amministrativo deve respingerla, senza necessità di accordare la misura sulla base del solo pregiudizio allegato.
- Quando l'Amministrazione acquisisce un'area al patrimonio comunale in conseguenza di una lottizzazione abusiva accertata, eventuali successivi frazionamenti o ulteriori attività edificatorie non autorizzate e il diverso numero di unità immobiliari realizzate non rendono di per sé incerta l'identificazione dell'area né escludono la rilevanza dell'illecito già accertato.
- La contestazione tardiva dell'attività sanzionatoria comunale costituisce elemento contrario alla sussistenza del fumus boni iuris nella domanda cautelare.
- La ricostruzione della data dei titoli edilizi in sanatoria deve fondarsi sulla documentazione versata in giudizio; una rappresentazione difforme degli elementi documentali non è idonea a sostenere la domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 1812/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 1815/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 6963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 6965/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 15014/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 15030/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →