Cassazione Penale, Ordinanza n. 09057/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente censurava la sentenza di appello con la quale era stata accolta la richiesta di applicazione della pena concordata in sede di impugnazione, deducendo un vizio di motivazione per il mancato espresso vaglio dei presupposti di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e per l'omessa indicazione delle ragioni dell'asserita inapplicabilità di tale norma. Sosteneva inoltre che la Corte territoriale avesse motivato in modo insufficiente anche quanto ai criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., lamentando la mancata approfondita valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento di eventuali cause di non punibilità e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse consentito, richiamando il principio secondo cui, nel "patteggiamento in appello" reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado che recepisce la pena concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. né sull'inesistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché, per effetto della rinuncia ai motivi di appello, la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Nel patteggiamento in appello il giudice non deve dare motivazione espressa sul mancato proscioglimento quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, perché la cognizione è limitata ai motivi residui.
art. 133 cod. pen.
La deduzione relativa alla mancata approfondita valutazione dei criteri di commisurazione della pena è stata ritenuta non consentita nel caso esaminato.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei presupposti, di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha reintrodotto il patteggiamento in appello, nel cui ambito opera il principio della limitazione della cognizione ai motivi non rinunciati.
sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta a colpa del ricorrente; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fossero ragioni per ritenere mancante la colpa.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione, il giudice di secondo grado è vincolato ai soli motivi non rinunciati e non è tenuto a motivare autonomamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
- La doglianza relativa all'omesso esame delle cause di non punibilità o delle nullità assolute è inammissibile se diretta contro una decisione resa all'esito di un accordo sulla pena in appello, poiché tali questioni esulano dall'oggetto devoluto al giudice dopo la rinuncia ai motivi.
- Nel ricorso per cassazione, quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →