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Sentenza

Sentenza n. 3689/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione del 17 marzo 2026 – pervenuta a mezzo PEC in data 19 marzo 2026 - di revoca degli interventi agevolativi concessi in favore della società ricorrente a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/1996 (posizione MCC n. 999590), con contestuale invito al pagamento di una somma rapportata all'equivalente sovvenzione lordo pari a € 56.897,41; della delibera del 13 marzo 2026 adottata dal Consiglio di Gestione del Fondo – richiamata nel provvedimento sub lett. a), ignoto il contenuto – recante la revoca; degli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali il verbale istruttorio su cui si fonda la revoca – ignoto il contenuto – e, per quanto occorra, la comunicazione del 27.10.2025 di avvio del procedimento di revoca.

Giustizia amministrativa202602160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca degli interventi agevolativi concessi a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI, con richiesta di pagamento dell’equivalente sovvenzione lordo di € 56.897,41

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore del Fondo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto nel 2019 l’ammissione all’intervento del Fondo Centrale di Garanzia, in relazione a un mutuo di € 1.000.000,00, successivamente estinto anticipatamente nel 2022. A seguito di controlli documentali avviati dal gestore del Fondo, era stata comunicata l’apertura del procedimento di revoca; la società aveva presentato memorie difensive. Con comunicazione del 17 marzo 2026, preceduta da una delibera del Consiglio di Gestione del Fondo, era stata disposta la revoca delle agevolazioni, con contestuale invito al pagamento dell’equivalente sovvenzione lordo. La società ha impugnato la revoca e gli atti connessi deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere, travisamento e manifesta ingiustizia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, infatti, la parte ricorrente ha depositato la comunicazione dell’avvenuto annullamento del provvedimento di revoca impugnato; analoga dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata resa dal Mediocredito Centrale. Venuto meno l’atto lesivo, non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione di merito. Il Collegio ha ritenuto manifestamente improcedibile il ricorso e lo ha deciso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rilevando l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito e dell’accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996

    Norma richiamata quale base dell’ammissione della società all’intervento del Fondo Centrale di Garanzia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Indicato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato nel procedimento di revoca; il TAR non esamina il motivo nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione con sentenza in forma semplificata nella fase cautelare, quando l’oggetto della causa, il contraddittorio e l’istruttoria lo permettono.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 97 Cost.

    Indicato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato; il TAR non procede alla relativa valutazione di merito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla il provvedimento impugnato e viene meno un interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche sulla base della concorde presa d’atto delle parti circa l’eliminazione dell’atto lesivo, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento ormai annullato.
  • Sussistendo l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, la manifesta improcedibilità del ricorso può essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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