Cassazione Civile, Sentenza n. 6256/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rimborso per l'anno d'imposta 2013 di somme versate a titolo di addizionale IRES (art. 2, comma 2, d.l. 30 novembre 2013, n. 133) per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.; il rimborso era stato chiesto dopo che la società incorporata (Pioneer) aveva presentato istanza e aveva ricevuto silenzio-rifiuto dall'Ufficio. In sede giudiziale la ricorrente ha dedotto l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui avrebbe ingiustificatamente colpito le Società di Gestione del Risparmio (SGR). In cassazione la censura era incentrata sull'erronea applicazione della norma e sulla presunta rilevanza della successiva giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia regionale che avrebbero messo in dubbio la compatibilità della norma con i principi di uguaglianza e capacità contributiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 288/2019 e ordinanza n. 165/2021) che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'addizionale IRES per il settore bancario e finanziario e ha ritenuto che l'appartenenza al mercato finanziario rappresenti un indice autonomo e non arbitrario di capacità contributiva anche con riguardo alle SGR. La Corte ha altresì respinto l'istanza di sospensione in attesa di decisione della Consulta (sospensione impropria), osservando che, in presenza di una questione ritenuta rilevante, il giudice deve eventualmente rimette la questione alla Corte costituzionale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 12.000,00 oltre spese prenotate a debito e dà atto dei presupposti per ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.l. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2
art. 2, comma secondo, d.l. n. 133/2013
Norma istitutiva dell'addizionale IRES per il settore bancario e finanziario; la Corte l'ha ritenuta costituzionalmente legittima anche con riferimento alle SGR, poiché la qualificazione del mercato finanziario come indice di capacità contributiva è giustificata nel contesto temporaneo e straordinario considerato.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3
Principio di uguaglianza oggetto della censura; la Corte ha ritenuto che la diversificazione della tassazione per taluni soggetti non costituisce discriminazione irragionevole nel contesto e nella misura adottata.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 53
Principio della capacità contributiva: la Corte ha ritenuto che l'appartenenza al mercato finanziario possa costituire un indice valido e non arbitrario di capacità contributiva per l'imposizione temporanea.
Sentenza Corte Costituzionale n. 288 del 2019
Ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'addizionale (sovraimposta) per il settore bancario e finanziario, motivando su finalità, contesto temporale, transitorietà e adeguatezza delle giustificazioni; la Cassazione la utilizza come precedente vincolante per ritenere legittima l'applicazione anche alle SGR.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 165 del 2021
ordinanza n. 165 del 2021
Conferma i principi esposti dalla sentenza n. 288/2019 in ordine alla legittimità dell'intervento fiscale.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata in relazione alla censura di falsa applicazione della norma sostanziale (error in iudicando); la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
TUIR, art. 106 e comma 3
Richiamato nel contesto degli effetti compensativi invocati (modifiche alla deducibilità delle perdite su crediti): la Corte ha ritenuto che tali effetti fossero sufficienti nelle considerazioni della Consulta e non tali da rendere arbitraria l'imposizione per le SGR.
Legge n. 147/2013, art. 1, co. 160, lett. c), n. 1
art. 1, co. 160, lett. c), n. 1, L. n. 147/2013
Richiamata come fonte delle modifiche normative che hanno inciso sul regime di deducibilità (effetti compensativi) valutati dalla Corte costituzionale nel bilanciamento complessivo della misura.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma gestionale sui contributi e sui presupposti per il versamento del contributo unificato; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale ha già dichiarato la legittimità di una misura fiscale in un contesto analogo, i ricorsi che ne deducano la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. avranno scarse probabilità di successo salvo fatti nuovi e significativamente diversi.
- L'appartenenza a un 'mercato finanziario' può essere qualificata come indice autonomo di capacità contributiva: le imprese operanti in mercati con barriere all'ingresso e potere di mercato possono essere legittimamente sottoposte a misure fiscali differenziate, se proporzionate e giustificate dal contesto.
- La semplice circostanza che una categoria subisca minori effetti compensativi rispetto ad altre non basta automaticamente a dichiarare la norma arbitraria: la valutazione avviene nel contesto complessivo degli interventi legislativi e della transitorietà della misura.
- Non è possibile ottenere la 'sospensione impropria' di un giudizio in attesa di una decisione costituzionale se non è stata sollevata formalmente la questione: il giudice ordinario, se ritiene rilevante la questione, deve rimetterla alla Corte costituzionale.
- In caso di istanza di rimborso seguita da silenzio-rifiuto, il contribuente può agire giudizialmente, ma il rischio di soccombenza e della condanna alle spese rimane elevato se la giurisprudenza consolidata conferma la legittimità della norma impugnata.
- Nel valutare attacchi costituzionali a misure fiscali temporanee adottate in contesti di crisi, i giudici tendono a valorizzare la finalità di copertura finanziaria e la transitorietà come elementi che giustificano differenziazioni fiscali mirate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 6248/2024 del 08/03/2024
- Sentenza civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 6254/2024 del 08/03/2024
- Sentenza civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 6277/2024 del 08/03/2024
- Sentenza civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 6370/2024 del 08/03/2024
- Sentenza civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 6185/2024 del 07/03/2024
- Sentenza civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 6229/2024 del 07/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →