Cassazione Civile, Ordinanza n. 34184/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due avvocati avevano chiesto l’ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società cooperativa per un credito professionale complessivo di euro 1.245.692,83, sostenendo che fosse stato concordato un compenso fisso per ciascuno dei 49 giudizi promossi contro l’informativa antimafia prefettizia e gli atti conseguenti. In via subordinata chiedevano la liquidazione del compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014. Il giudice delegato aveva rigettato l’insinuazione per mancanza di prova sia dell’incarico e del compenso pattuito, sia dell’utilità della prestazione; il Tribunale, pur riconoscendo la prova del mandato in via indiziaria tramite le procure alle liti e le notule/pagamenti parziali, ha ritenuto non provato l’accordo scritto sul compenso, non opponibile alla procedura per difetto di data certa, e ha liquidato i compensi secondo parametri forensi in misura inferiore agli importi già pagati, rigettando infine l’opposizione. Con il ricorso per cassazione i professionisti hanno denunciato, con cinque motivi, violazione degli artt. 83, 2230, 1703, 2697 e 2704 c.c., nonché del D.M. 55/2014 e degli artt. 36 Cost. e 2233 c.c., lamentando in sostanza che il Tribunale avesse negato il contratto professionale, erroneamente escluso valore probatorio ai pagamenti parziali e alle notule, e mal classificato le cause come di valore indeterminato non particolarmente complesso e non meritanti ulteriori maggiorazioni. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti, in larga parte, a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, e comunque perché non si confrontavano con la ratio decidendi centrata sulla mancata prova dell’accordo scritto sul compenso e sull’inidoneità delle doglianze a ottenere una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, il rigetto dell’opposizione allo stato passivo e la decisione del Tribunale che aveva escluso il credito professionale nei termini pattuiti e aveva liquidato i compensi in base ai parametri forensi, comunque inferiori a quanto già corrisposto. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la prova del conferimento dell’incarico professionale tramite il mandato alle liti
art. 2230 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di contratto d’opera intellettuale e conferimento dell’incarico
art. 1703 c.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’esistenza del rapporto di mandato professionale
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti sul riparto dell’onere della prova del credito professionale
art. 2704 c.c.
richiamato in relazione all’opponibilità alla procedura dell’accordo scritto sul compenso e alla necessità della data certa
D.M. 55/2014
utilizzato per la domanda subordinata di liquidazione del compenso in base ai parametri forensi e per la valutazione dello scaglione, della complessità e delle riduzioni
art. 36 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto a un compenso proporzionato
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato dai ricorrenti sulla determinazione del compenso del professionista
art. 4, comma 4, D.M. 55/2014
richiamato per la riduzione del compenso in presenza di più cause identiche o analoghe
art. 4, comma 7, D.M. 55/2014
richiamato per l’individuazione dello scaglione di valore e la qualificazione della causa come di non particolare importanza
artt. 98 e 99 l. fall.
indicati come base dell’opposizione allo stato passivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove quando la censura mira solo a rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- La prova del conferimento dell’incarico professionale non coincide necessariamente con la prova dell’accordo sul compenso: il mandato alle liti può risultare anche da elementi indiziari, ma ciò non basta a dimostrare un patto scritto sul corrispettivo.
- Quando il credito del professionista è fondato su un accordo negoziale sul compenso, incombe sul creditore provarne l’esistenza, il contenuto e, se necessario, l’opponibilità alla procedura concorsuale.
- Ai fini dell’opponibilità alla procedura concorsuale, un documento che si assuma contenere il patto sul compenso deve avere data certa; la sola esistenza di pagamenti parziali o di notule non contestate non equivale, di per sé, a prova del documento né della sua anteriorità.
- La liquidazione del compenso professionale secondo i parametri forensi richiede una corretta qualificazione del valore e della complessità delle controversie, ma la relativa valutazione è tipicamente di merito e non può essere rivalutata in cassazione se sorretta da motivazione non meramente apparente.
- La contestazione della quantificazione del compenso che implichi una diversa lettura delle caratteristiche delle cause, della loro identità o della loro complessità è inammissibile in cassazione quando si traduca in critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.
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