Sentenza del 14/12/2018 n. 10817 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato le sentenze della CTP di Salerno che avevano respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012-2015. Ha sostenuto di essere un ente pubblico avente natura istituzionale, di non svolgere attività commerciali e di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992, applicabile agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità degli appelli per carenza di specificità, il divieto di produrre nuovi documenti in appello e, nel merito, l'assenza dei presupposti per l'esenzione, poiché il Consorzio era un ente pubblico economico e comprendeva tra i propri consorziati almeno un soggetto non individualmente esente.
La decisione
La Commissione ha riunito gli appelli per connessione oggettiva e soggettiva. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo gli appelli sufficientemente specifici ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e ha ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992. Nel merito, ha riconosciuto che gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali di un consorzio possono beneficiare dell'esenzione soltanto se tutti i consorziati sono individualmente esenti dall'imposta. Poiché lo statuto del Consorzio includeva almeno un soggetto non esente e il Consorzio non aveva dimostrato che l'intera compagine fosse composta da enti esenti, gli appelli sono stati rigettati. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza.
L'appello non deve rispettare formule rigide o forme sacramentali, ma deve consentire al giudice di comprendere con chiarezza le censure, dimostrando che l'appellante ha compreso le ragioni della decisione impugnata e spiegando perché esse sarebbero errate.
Art. 345, comma 3, c.p.c.
Il Comune ha richiamato il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, ma la Commissione ha ritenuto applicabile la disciplina speciale del processo tributario.
Art. 58 del D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello; tale facoltà non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa.
Art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992
L'esenzione dall'ICI/IMU per gli immobili degli enti non commerciali richiede, secondo la decisione, che gli immobili siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali e che i soggetti interessati possiedano gli ulteriori requisiti soggettivi previsti dalla norma. Per i consorzi, è necessario che i consorziati siano individualmente esenti.
Art. 36, comma 4, della Legge 317/1992
I consorzi di sviluppo industriale costituiti secondo la legislazione nazionale e regionale sono qualificati come enti pubblici economici. Tale qualificazione non comporta automaticamente l'esenzione dall'ICI/IMU.
Art. 36, comma 4, della Legge 317/1992
I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici.
La natura di ente pubblico economico del consorzio è compatibile con l'esenzione solo se risultano provati anche gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina tributaria.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale di stretta interpretazione non è sufficiente dimostrare la natura pubblica o istituzionale dell'ente: il contribuente deve provare concretamente tutti i requisiti previsti dalla norma.
- Per i consorzi di sviluppo industriale, la destinazione esclusiva degli immobili a finalità istituzionali è necessaria ma non sufficiente; occorre anche dimostrare che tutti i consorziati siano individualmente esenti dall'imposta.
- La presenza nella compagine consortile anche di un solo soggetto non individualmente esente può impedire il riconoscimento dell'esenzione, salvo diversa prova o specifica disciplina applicabile.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992.
- Un appello è ammissibile se individua in modo comprensibile le ragioni di errore della sentenza impugnata, anche senza formule predeterminate o particolari formalità.
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