Cassazione Penale, Ordinanza n. 20519/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato l'esito sostanziale della decisione di merito già resa in appello, che aveva mantenuto ferma l'affermazione di responsabilità per tentato furto in abitazione, con sola riduzione della pena. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la loro responsabilità per tentato furto in abitazione, riducendo soltanto la pena. Il primo ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale. La Corte ha però rilevato che entrambi i ricorsi erano inammissibili: il primo perché fondato su deduzioni generiche, prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto, e perché relativo a questioni già oggetto di motivi di appello poi rinunciati; il secondo perché riguardava motivi di impugnazione sulla responsabilità ai quali il ricorrente aveva rinunciato in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere specifiche deduzioni di fatto e di diritto: censure generiche, apodittiche o non corredate da un adeguato supporto argomentativo sono inammissibili.
- La rinuncia ai motivi di appello preclude la possibilità di riproporre in cassazione questioni che investano quegli stessi profili, poiché il ricorso non può essere utilizzato per recuperare censure abbandonate nel grado di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può porre a carico dei ricorrenti le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
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