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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1897

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1897 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante trecentoquarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32025R1897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l'elenco delle persone e entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche per i collegamenti con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La Commissione interviene per allineare l'elenco UE a una modifica decisa dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 22 agosto 2025. L'atto modifica cinque voci, principalmente per affinare dati identificativi, alias, indirizzi e informazioni ulteriori, senza alterare la struttura del regime sanzionatorio. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica meramente aggiornata dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, con aggiornamento di cinque voci dell'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relative a persone associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ordinamento dell'Unione a tutte le persone fisiche, gruppi ed entità inclusi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che sono assoggettati alle misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La modifica recepisce l'aggiornamento deciso il 22 agosto 2025 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015). Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna dati identificativi e informazioni di elenco di cinque persone già designate.

Modifica dell'elenco sanzionatorio UE per persone associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1897 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che elenca le persone, i gruppi e le entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche nell'ambito del regime sanzionatorio UE connesso a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L'intervento è giustificato dall'aggiornamento deciso il 22 agosto 2025 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015).

Ambito e finalità

L'atto non istituisce nuove misure restrittive, ma adegua l'elenco UE alle modifiche dell'elenco ONU. In concreto, interessa le persone già inserite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, nei confronti delle quali continuano ad applicarsi il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Base giuridica

La Commissione richiama l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002 come fondamento per l'aggiornamento dell'allegato. Il regolamento di esecuzione è quindi uno strumento tecnico di allineamento dell'elenco sanzionatorio.

Contenuto delle modifiche all'allegato I

L'allegato del regolamento sostituisce i dati identificativi di cinque voci dell'elenco "Persone fisiche".

1) Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush

La voce è aggiornata aggiungendo il nome in grafia originale araba, precisando gli alias certi e introducendo un alias incerto, "Al-Libi". Viene modificato l'indirizzo, indicato come Afghanistan (giugno 2014), e la cittadinanza è indicata come libica. Restano indicati data e luogo di nascita, numeri di passaporto e l'associazione con Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) e Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). La data di designazione è ricondotta all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), al 11 gennaio 2002.

2) Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine

La voce è aggiornata inserendo il nome in grafia originale araba e qualificando gli alias come incerti. Viene confermata la cittadinanza tunisina e l'indirizzo a Tunisi; resta indicato il passaporto tunisino n. P182583. Tra le informazioni ulteriori sono riportate le condanne e misure restrittive subite in Italia e Tunisia, inclusa la condanna della Corte d'appello di Milano del 7 febbraio 2008, la misura di sicurezza privativa della libertà n. 70/2009 S.I.E.P. e la misura di controllo amministrativo in Tunisia nel 2010. La data di designazione è il 12 novembre 2003.

3) Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith

La voce viene aggiornata con il nome in grafia originale araba e l'indicazione di alias incerto. Si precisa che la cittadinanza kuwaitiana è stata ritirata dal 2001 e che l'interessato è attualmente incarcerato negli Stati Uniti d'America. Restano data e luogo di nascita, numero di passaporto e il fatto che abbia lasciato il Kuwait per il Pakistan nel giugno 2001. La data di designazione è ricondotta all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), al 16 gennaio 2004.

4) Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi

La voce distingue gli alias come certi, conferma il titolo accademico, la cittadinanza kuwaitiana, il numero di passaporto e l'indirizzo in Kuwait. Sono aggiunte informazioni ulteriori: l'interessato è indicato come addetto al reperimento di fondi per Al-Nusrah Front for the People of the Levant e risulta scarcerato in Kuwait nel novembre 2023 nell'ambito del decreto di amnistia speciale dell'Emiro n. 225/2023. La data di designazione è il 23 settembre 2014.

5) Gulmurod Khalimov

La voce aggiorna l'indirizzo, ora indicato come Afghanistan, con riferimento alle province di Kunar e Nuristan e alle zone di confine del distretto di Zebok, provincia di Badakhshan. Sono aggiunte informazioni secondo cui l'interessato è un esperto militare con sede in Siria, membro e reclutatore dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, nonché ricercato dal governo del Tagikistan. La data di designazione è il 29 febbraio 2016.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori, l'effetto pratico è l'obbligo di considerare l'elenco aggiornato ai fini dell'applicazione delle misure di congelamento previste dal regolamento (CE) n. 881/2002.

Disposizioni principali

Base giuridica e natura dell'intervento

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Si tratta di un regolamento di esecuzione che aggiorna l'allegato I del regime sanzionatorio esistente.

Aggiornamento dell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. L'allegato sostituisce i dati identificativi di cinque persone incluse nell'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Modifiche alle cinque voci elencate

Sono aggiornate le voci relative a: Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush; Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine; Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith; Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi; Gulmurod Khalimov. Le modifiche riguardano, a seconda dei casi, la grafia originale del nome, la qualificazione degli alias come certi o incerti, la cittadinanza, l'indirizzo attuale o aggiornato, e ulteriori informazioni fattuali (ad esempio incarichi, detenzione, scarcerazione, ricerca da parte delle autorità nazionali).

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Recepimento dell'aggiornamento ONU

Il preambolo chiarisce che la modifica dell'elenco UE è conseguenza della decisione del 22 agosto 2025 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), che ha modificato cinque voci dell'elenco internazionale.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalicongelamento di fondidiritto dell'unione europearelazioni esterne e sicurezza comune

Testo integrale

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