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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03515/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 13 dicembre 2024. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava plurimi episodi di spaccio, per alcuni dei quali era stata riconosciuta la continuazione. Nei ricorsi: uno degli imputati ha dedotto, con il primo motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, con il secondo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva; un altro imputato ha censurato il diniego delle attenuanti generiche; il terzo ha proposto un motivo unico sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Cassazione ha ritenuto tutte le doglianze generiche o manifestamente infondate, osservando che la Corte territoriale aveva già motivato, sia pure sinteticamente, sulla rilevanza ostativa della ripetitività delle condotte accertate e sull'adeguatezza del diniego delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo generiche e non specificamente sviluppate le censure sulla particolare tenuità del fatto e manifestamente infondate quelle sulle attenuanti generiche e sul loro eventuale bilanciamento in prevalenza sulla recidiva. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui la condanna alla sanzione pecuniaria consegue quando i ricorsi sono proposti senza assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito valorizza la ripetitività delle condotte e la pluralità degli episodi accertati, specie se riuniti in continuazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione non illogica e non meramente apparente; la censura in cassazione è inammissibile se generica o priva di reale confronto con la motivazione di merito.

  • art. 99 c.p.

    La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è scrutinata in relazione alla motivazione della Corte territoriale; il mancato accoglimento non è censurabile in assenza di specifiche criticità logiche.

  • art. 81 c.p.

    La sentenza menziona plurimi episodi di spaccio riuniti in continuazione, circostanza rilevante ai fini della valutazione di abitualità/ripetitività delle condotte.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamato il principio per cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale evenienza è esclusa.

Massime di principio

  • La doglianza in cassazione sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione di merito che valorizza la ripetitività o pluralità delle condotte, indice ostativo alla configurabilità dell'art. 131-bis c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale abbia fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica; la mera riproposizione di censure generiche non consente l'annullamento.
  • La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva richiede una critica puntuale alla motivazione del giudice di merito; in mancanza, il motivo è manifestamente infondato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili ai ricorrenti, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidivaContinuazione

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