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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Cooperativa aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2007, relativo a un fabbricato sociale originariamente censito in categoria catastale D/1, sostenendo che l'immobile fosse rurale e strumentale all'attività agricola dei soci e, quindi, non soggetto al tributo. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso ritenendo decisiva l'attribuzione della categoria D/10 e la domanda di variazione catastale con efficacia retroattiva. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in particolare che la domanda con effetto retroattivo riguardava soltanto l'unità immobiliare sub 6, diversa da quella oggetto dell'accertamento, identificata come sub 5, e che le altre unità erano state riclassificate con ordinaria procedura DOCFA, priva di efficacia retroattiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Comune, ritenendo omesso e contraddittorio l'esame della corrispondenza tra l'immobile oggetto dell'avviso ICI e quello interessato dalla domanda di variazione catastale con efficacia retroattiva. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte non ha deciso definitivamente se l'ICI fosse dovuta.

Norme richiamate

  • D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106 del 2011

    Domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità degli immobili

    La variazione catastale richiesta secondo questa procedura può produrre effetti retroattivi, ma soltanto con riferimento all'unità immobiliare effettivamente interessata dalla domanda.

  • D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013

    Gli effetti della variazione catastale decorrono dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda

    L'efficacia retroattiva quinquennale non opera automaticamente su tutto il compendio immobiliare, ma deve essere verificata in relazione al bene specificamente oggetto della variazione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5

    Disciplinano presupposto, definizione degli immobili e base imponibile dell'ICI; la loro applicazione al fabbricato dipende anche dall'accertamento della ruralità e dalla corretta identificazione catastale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato quando l'impugnazione viene accolta, come nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento catastale della ruralità non è sufficiente, da solo, a risolvere la controversia: occorre verificare che l'unità catastale oggetto della variazione coincida esattamente con quella contestata dall'amministrazione.
  • L'efficacia retroattiva quinquennale della variazione catastale opera esclusivamente per il bene e la procedura cui si riferisce; non si estende automaticamente ad altre unità ottenute da divisioni, fusioni, ampliamenti o diversa distribuzione degli spazi.
  • Le variazioni effettuate con una procedura ordinaria DOCFA non producono necessariamente gli stessi effetti retroattivi previsti dalla procedura speciale per il riconoscimento della ruralità.
  • In presenza di modifiche catastali nel tempo, il giudice deve ricostruire con precisione la continuità o discontinuità delle unità immobiliari mediante visure, planimetrie, identificativi catastali e date delle variazioni.
  • Se il giudice d'appello omette di esaminare una contestazione decisiva sull'identità dell'immobile, oppure motiva in modo illogico o contraddittorio, la sentenza può essere cassata con rinvio senza che la Corte di cassazione decida direttamente sul merito dell'imposta.

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