Cassazione Penale, Sentenza n. 16083/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12/08/2024 con cui il P.M. aveva disposto il sequestro probatorio di opere d'arte, documentazione, certificati di autenticità, materiali vari e copia forense dei dati del cellulare, in relazione a indagini per ricettazione di beni culturali e contraffazione di opere d'arte. Il ricorrente deduceva: 1) incompletezza del fascicolo trasmesso (omessa valutazione della doglianza); 2) nullità del decreto di sequestro per mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie; 3) incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa; 4) insussistenza del fumus e mancato riconoscimento dei presupposti cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto: (i) infondato il rilievo sull'incompletezza degli atti perché, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., per il sequestro probatorio vanno trasmessi gli atti sui quali si fonda il decreto e non vi è obbligo di "discovery" totale; (ii) generica e inammissibile la censura sulla mancanza di motivazione del decreto perché il ricorrente non aveva posto la questione al Tribunale del riesame e quindi non poteva sollevarla in Cassazione; (iii) irrilevante, ai fini del sequestro probatorio, l'eventuale incompetenza territoriale del P.M.; (iv) le censure sul fumus/merito erano proposte fuori dai limiti del controllo di legittimità e, pertanto, inammissibili. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di riesame.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
Per il sequestro probatorio il pubblico ministero deve trasmettere al tribunale del riesame gli atti sui quali si fonda il provvedimento (non è previsto obbligo di trasmissione di tutti gli atti d'indagine). Il rinvio al potere di annullamento del tribunale ai sensi dell'art. 309 è applicabile nella misura compatibile.
art. 309 c.p.p.
Comma 5 (relativo alle misure personali) impone l'allegazione di elementi sopravvenuti favorevoli; comma 9 disciplina il riesame e i limiti di impugnazione in termini di violazione di legge. La Corte ha distinto i limiti applicabili al sequestro probatorio rispetto alle misure personali.
art. 325 c.p.p.
Definisce l'ambito del ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame: ammissibile per violazione di legge. La Corte ha ricordato che solo la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente rientrano nella nozione di "violazione di legge" in questo contesto.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese e sanzioni in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria e imposto il versamento alla Cassa delle Ammende, aumentandola equitativamente fino a € 3.000,00.
artt. 110, 518-quater, 518-quaterdecies c.p.
Norme sostanziali che definiscono i reati contestati al ricorrente (concorso nei reati e specifiche fattispecie relative a contraffazione e ricettazione di opere d'arte). La decisione sul sequestro si fonda sulla configurabilità astratta di tali fattispecie.
art. 371 e 372 c.p.p.
Riferimenti sul coordinamento tra procure e avocazione: protocolli operativi e coordinamenti possono giustificare attività investigative congiunte e l'eventuale incompetenza dell'ufficio requirente non invalida automaticamente gli atti svolti nell'ambito delle indagini.
art. 321 c.p.p.
Rilevato perché il sequestro probatorio può essere disposto anche per finalità cautelari con riferimento alla conservazione della prova; per la sua adozione non è richiesta la prova compiuta del fatto ma solo la sua ragionevole presumibilità (fumus).
Massime di principio
- Per un sequestro probatorio il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al tribunale del riesame gli atti su cui si fonda il decreto (art. 324 c.p.p.); non esiste un obbligo di "discovery" totale di tutti gli atti di indagine.
- La nullità del decreto per mancanza totale di motivazione è rilevante, ma chi la deduce deve prima aver effettivamente investito della questione il tribunale del riesame: senza questa devoluzione il motivo è inammissibile in Cassazione.
- L'eventuale incompetenza territoriale del pubblico ministero non invalida automaticamente gli atti di indagine né il sequestro probatorio; questioni di competenza tra uffici del P.M. si risolvono tramite coordinamento o avocazione, non attraverso la disapplicazione automatica del sequestro.
- In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale deve valutare la congruità e la sufficienza astratta degli elementi posti a fondamento (fumus commissi delicti) senza instaurare un processo nel processo; non è richiesta la prova definitiva del fatto.
- In Cassazione contro ordinanze di riesame sono ammissibili censure per violazione di legge (es. mancanza assoluta o motivazione meramente apparente). Censure di merito, logica manifesta o valutazioni di fatto fuori dai limiti dell'art. 325 c.p.p. sono generalmente inammissibili.
- Il difensore che voglia contestare omissioni decisive nel riesame deve allegare e dimostrare l'esistenza negli atti dell'elemento indiziario ritenuto trascurato, per consentire al giudice del riesame e poi alla Cassazione di esaminare la questione.
- Il sequestro probatorio ha funzione di acquisizione della prova: è legittimo basarlo su elementi che rendano ragionevolmente probabile l'ipotesi investigativa, non su prove già compiute.
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare sanzioni economiche, inclusa l'integrazione della somma alla Cassa delle Ammende, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
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