Regolamento (UE) 2020/389
Regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’elenco unionale dei progetti di interesse comune previsto dal regolamento (UE) n. 347/2013, sostituendo l’allegato VII. L’aggiornamento riguarda i progetti energetici prioritari nei settori elettrico, gasiero, petrolifero, delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle infrastrutture per il trasporto della CO2. Il testo chiarisce inoltre la logica dei cluster, il trattamento di sottostazioni e stazioni di compressione, nonché la distinzione tra progetti ancora PIC, progetti non più PIC e progetti confluiti in altri PIC.
Modifica l’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 aggiornando l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (PIC) nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee.
Ambito di applicazione
Si applica ai progetti di interesse comune nel quadro del regolamento (UE) n. 347/2013, relativi alle infrastrutture energetiche transeuropee nei settori dell’elettricità, del gas, del petrolio, delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e del trasporto transfrontaliero di biossido di carbonio. L’effetto è unionale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’allegato sostituito contiene l’elenco dei progetti ammessi, articolati per corridoi e aree prioritarie, inclusi i cluster di progetti interdipendenti o concorrenziali. Restano fermi i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale, autorizzazione e monitoraggio della conformità al diritto dell’Unione; i progetti non conformi possono essere rimossi dall’elenco ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013.
Modifica dell’elenco unionale dei progetti di interesse comune
Il regolamento delegato (UE) 2020/389 aggiorna, mediante sostituzione dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013, l’elenco unionale dei progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee. L’intervento si colloca nel sistema previsto dal regolamento base, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare e periodicamente rinnovare l’elenco dei PIC.
Contesto e finalità
Il considerando evidenzia che i PIC sono funzionali alla realizzazione dei nove corridoi geografici strategici e delle tre aree prioritarie dell’Unione in materia di infrastrutture energetiche. Poiché l’elenco viene stabilito ogni due anni, il regolamento sostituisce quello precedente con un aggiornamento fondato sulla valutazione dei gruppi regionali, sui pareri di ACER e sull’approvazione degli Stati membri interessati.
Ambito materiale dell’elenco
L’allegato VII organizza i progetti per grandi categorie: elettricità, gas, petrolio, reti intelligenti, autostrade elettriche e rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio. I progetti sono collocati all’interno dei corridoi e delle aree tematiche prioritarie individuati dal regolamento (UE) n. 347/2013, senza alcuna graduatoria tra essi.
Cluster di progetti e logica di individuazione
Una parte rilevante dell’allegato è dedicata ai cluster. Il testo distingue tre modelli: cluster di PIC interdipendenti, cluster di PIC potenzialmente concorrenziali e cluster di PIC concorrenziali. La disciplina chiarisce che, nei cluster interdipendenti, tutti i progetti devono essere realizzati per ottenere i benefici a livello unionale; nei cluster potenzialmente concorrenziali e concorrenziali, invece, è il mercato a determinare quanti progetti debbano essere effettivamente realizzati, purché siano stati soddisfatti i requisiti di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare.
Regime delle infrastrutture accessorie
Il regolamento precisa il trattamento delle sottostazioni, delle stazioni back-to-back e delle stazioni di compressione. Se tali elementi si trovano lungo le linee di trasmissione o di trasporto, sono considerati parte del PIC; se invece hanno ubicazione distinta, sono inseriti come PIC autonomi. In ogni caso, essi beneficiano degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 347/2013.
Aggiornamento dei progetti inclusi ed esclusi
Il punto C dell’allegato elenca i progetti non più considerati PIC e quelli che sono divenuti parte integrante di altri PIC. Per i progetti usciti dall’elenco, le ragioni indicate sono diverse: messa in servizio già avvenuta o prevista entro la fine del 2019, mancato soddisfacimento dei criteri alla luce di nuovi dati, mancata ripresentazione al processo di selezione o punteggio inferiore rispetto ad altri candidati. I progetti già operativi o prossimi all’entrata in servizio non beneficiano più delle disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013, mentre gli altri potranno rientrare nel successivo elenco se verranno meno i motivi dell’esclusione.
Rapporti con ambiente, autorizzazioni e conformità al diritto UE
L’inserimento nell’elenco unionale non produce effetti preclusivi sui procedimenti nazionali o unionale di valutazione d’impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni. Il regolamento ribadisce che la realizzazione dei progetti deve rispettare la normativa applicabile e che il monitoraggio della conformità è svolto ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 347/2013. È inoltre richiamata la possibilità di rimuovere dall’elenco un progetto non conforme al diritto dell’Unione.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Trattandosi di regolamento delegato, modifica solo l’allegato VII del regolamento base, lasciando immutato l’impianto generale della disciplina sui PIC.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco unionale dei PIC
L’articolo 1 modifica l’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 secondo il nuovo allegato del regolamento delegato. L’elenco unionale viene sostituito perché, secondo il ciclo previsto, è aggiornato ogni due anni.
Principi di redazione dell’elenco: cluster e criteri di classificazione
L’allegato VII stabilisce che alcuni PIC sono raggruppati in cluster per interdipendenza, concorrenza potenziale o concorrenza effettiva. Sono previsti cluster di PIC interdipendenti, potenzialmente concorrenziali e concorrenziali; tutti i PIC in un cluster beneficiano degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi del regolamento (UE) n. 347/2013.
Trattamento di sottostazioni e stazioni di compressione
Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l’energia elettrica, nonché le stazioni di compressione per il gas, sono considerate parte del PIC se situate lungo le linee di trasmissione/trasporto. Se ubicate altrove, sono trattate come PIC autonomi e devono essere espressamente indicati nell’elenco.
Elenco dei PIC per corridoi e aree prioritarie
Il nuovo allegato elenca i progetti per corridoi prioritari dell’elettricità, del gas e del petrolio, nonché per le aree tematiche prioritarie delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e della rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio. L’elenco comprende progetti in varie fasi di sviluppo, da fattibilità preliminare a costruzione, senza graduatoria tra i progetti.
Progetti non più considerati PIC e progetti integrati in altri PIC
L’allegato distingue i progetti non più considerati PIC, ad esempio perché già messi in servizio o non più conformi ai criteri, da quelli che nel frattempo sono divenuti parte integrante di altri PIC o cluster. Per ragioni di trasparenza, tali progetti restano elencati con il loro numero originario nel punto C dell’allegato VII.
Tutela ambientale e controllo di conformità
L’inserimento nell’elenco unionale non pregiudica gli esiti delle valutazioni d’impatto ambientale e delle procedure autorizzative. Il considerando richiama l’obbligo di identificare, valutare, evitare o attenuare i potenziali impatti negativi sull’ambiente e ricorda che un progetto non conforme al diritto dell’Unione può essere rimosso dall’elenco ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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