Cassazione Penale, Sentenza n. 16894/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello, contestando che la decisione avesse giustificato i maltrattamenti e le carenze strutturali del canile con la mera mancanza di risorse finanziarie (sostanzialmente uno stato di necessita' invocato dagli imputati/gestori), e denunciando altresì motivazione insufficiente in relazione alla posizione del dirigente ASP Giugno. L'E.N.P.A. ha impugnato la revoca delle statuizioni civili disposta dalla Corte d'appello, denunciando la mancata motivazione circa il nesso causale e il danno morale/collettivo, la ingiustificata estensione degli effetti dell'inammissibilita' di un'altra parte civile alla sua posizione e l'illegittimita' dell'aver dichiarato la sua domanda inammissibile senza che avesse impugnato il primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) accolto in parte il ricorso della Procura Generale, ritenendo erronea e manifestamente illogica la decisione di appello che aveva giustificato i comportamenti con la mancanza di risorse e che non aveva fornito adeguata motivazione rafforzata rispetto alla sentenza di primo grado; perciò ha annullato la sentenza impugnata quanto agli imputati Tedesco Leonzio, Giugno Giuseppe Rocco, Tedesco Giorgia, Spadaro Santi, Mediati Francesco, Macrì Beniamino e Scarfò Pasquale, limitatamente al reato ascritto al capo 1 (art. 544-ter c.p.), e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. 2) Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'E.N.P.A., ritenendo definitiva in primo grado la statuizione sulla sua mancata legittimazione attiva (per non aver impugnato il primo grado), e ha condannato l'ente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 544-ter cod. pen.
presente come norma contestata per il reato di maltrattamento di animali
Rilevata tutela diretta dell'integrità dell'animale; il reato comprende condotte commissive e omissive che cagionano lesioni, sevizie o sottoposizione a comportamenti insopportabili; l'elemento soggettivo puo' essere il dolo generico anche in forma eventuale; non sempre lo stato di necessita' è applicabile per giustificare le condotte contestate
art. 54 cod. pen.
richiamato nella disamina dello stato di necessita'
Lo stato di necessita' previsto dall'art. 54 puo' escludere il reato in casi strettamente configurabili, ma la giurisprudenza amplia talune situazioni di necessita' applicabili; tuttavia la Corte di Cassazione ha escluso che difficolta' economiche generiche possano automaticamente integrare l'esimente
art. 544-bis cod. pen.
richiamato per paragone nella disciplina degli illeciti verso gli animali
Delitto di uccisione di animali; la giurisprudenza indica che le situazioni di necessita' che escludono tali delitti non si limitano strettamente all'art. 54, ma restano comunque circoscritte
art. 538 cod. proc. pen.
citato dall'E.N.P.A. in relazione alla revoca delle statuizioni civili
Norma sul procedimento di cassazione e sui motivi: la revoca di statuizioni civili in appello deve essere adeguatamente motivata e non può travolgere posizioni non impugnate o non censurate in modo specifico
art. 606 cod. proc. pen.
richiamato nei motivi di cassazione (lett. a), lett. b), lett. e))
Stabilisce le ipotesi di nullita' o vizio decisorio impugnabili in Cassazione; usato dalla Procura per denunciare inosservanza o erronea applicazione di norme penali e motivazione carente/contraddittoria, e dall'E.N.P.A. per vizio di motivazione
art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiamato dai difensori per eccepire requisiti del ricorso della Procura
Riguarda i requisiti formali del ricorso per cassazione della Procura generale; i difensori hanno eccepito presunte carenze formali in relazione a questo articolo
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato nella condanna alle spese per il ricorso inammissibile
Prevede la condanna alle spese e possibilita' di sanzioni per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria nei confronti dell'E.N.P.A.
legge 22/11/1993 n. 473 (modifica art. 727 c.p.)
richiamata nel nucleo dottrinale giurisprudenziale sulla tutela penale degli animali
Ha spostato la tutela da protezione indiretta basata sul sentimento di pietà a una tutela diretta degli animali come esseri viventi, rafforzando la protezione penalistica
legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
richiamata in relazione alla potestà di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.
Consente, in casi specifici, di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato questa facoltà per determinare la somma di euro 3.000 a carico dell'E.N.P.A.
Massime di principio
- La mera difficoltà economica o la carenza di risorse non giustifica automaticamente condotte che integrino maltrattamento di animali: lo stato di necessita' come causa di giustificazione è applicabile solo in situazioni ben delimitate e non può essere esteso per analogia oltre i limiti normativi.
- Per i reati di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) sono rilevanti sia le condotte commissive sia le omissioni (omessa cura, omissione di misure minime) che determinano sofferenze o condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie; il dolo generico (anche eventuale) può essere sufficiente.
- In sede d'appello, quando si riforma una sentenza di condanna in assoluzione o viceversa, il giudice deve fornire una motivazione rafforzata che espliciti perché ritiene insostenibile la valutazione probatoria del primo grado, indicando in modo puntuale le prove travisate o sottovalutate e i passaggi logici che giustificano la diversa valutazione.
- Una parte civile che abbia ricevuto una declaratoria di inammissibilita' in primo grado e non abbia impugnato quella pronuncia perde la possibilità di far valere la propria posizione in cassazione; l'inammissibilita' divenuta definitiva impedisce il riesame successivo salvo specifiche ipotesi.
- Nei casi di responsabilità di funzionari o dirigenti pubblici per omissioni di vigilanza, il giudice deve confrontarsi esplicitamente con la documentazione amministrativa e gli accertamenti ispettivi; l'assenza di un adeguato confronto motivazionale può portare all'annullamento del provvedimento di appello e al rinvio per nuovo giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16647/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16648/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16649/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16651/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16652/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16653/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →