Sentenza n. 2707/2026 - Catania, Sezione 2
per l'opposizione di terzo e annullamento della sentenza resa da codesto TAR Sicilia, 2° Sez. interna di Catania (ricorso iscritto al n. 1208/2024), n. 287/2025 (doc. n. 1), pubblicata il 27 gennaio 2025, conosciuta in epoca successiva al 22 gennaio 2026, divenuta definitiva, con la quale fra l’altro, incorrendo negli evidenti errori infra descritti, è stato accolto il ricorso promosso dalla SOAmbiente srl e, per l’effetto, ha annullato il DDG (Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana) n. 397 del 18 aprile 2024; nonché per annullamento del DDG n. 1569 del 31 ottobre 2025 (docum. n. 2), mai comunicato, emesso dal Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Dipartimento Ambiente), con cui è stata disposta la proroga in favore della SOAmbiente srl di gg. 934 del DDG n. 765/2012, emesso dal medesimo dirigente; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico (ivi compreso il parere C.T.S. 711/2025, approvato il 24.10.2025; docum. n. 3) e/o collegato e allo stato sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia n. 287/2025, resa inter alios, e D.D.G. n. 1569 del 31 ottobre 2025, che ha prorogato di 934 giorni l’efficacia del titolo ambientale relativo a un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, nonché il parere C.T.S. n. 711/2025
Esito
Favorevole al resistente (società autorizzata e assessorato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Noto ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. contro la sentenza n. 287/2025, che aveva accolto il ricorso di SOAmbiente e annullato il diniego regionale di proroga del titolo ambientale, e ha contestualmente impugnato il successivo D.D.G. n. 1569/2025 e il parere C.T.S. n. 711/2025. Ha sostenuto di essere controinteressato pretermesso, o comunque titolare di una posizione autonoma e incompatibile, in ragione degli interessi comunali urbanistici, ambientali, paesaggistici e di salute pubblica coinvolti, richiamando anche la propria partecipazione a precedenti giudizi sul progetto. Nel merito ha dedotto vincoli paesaggistici incompatibili con la discarica; violazioni della disciplina ambientale, dei rifiuti e della valutazione di incidenza; difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà del parere favorevole rispetto al precedente parere negativo; carenza dei presupposti sostanziali e intempestività dell’istanza di proroga del 2017; mancata considerazione dei mutamenti del contesto ambientale e paesaggistico, esclusione del Comune dal riesame e dalla conferenza di servizi e assenza di autorizzazione paesaggistica. Quanto al termine di impugnazione, il Comune ha sostenuto che, essendo menzionato negli atti, il D.D.G. avrebbe dovuto essergli notificato individualmente e che la pubblicazione non fosse idonea a far decorrere la decadenza. SOAmbiente ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità dell’opposizione e la tardività dell’impugnazione del D.D.G., pubblicato sui portali regionali il 31 ottobre 2025 e per estratto nella G.U.R.S. il 21 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo: il pregiudizio dedotto dal Comune si riferiva in concreto al successivo D.D.G. n. 1569/2025, atto direttamente lesivo, mentre la sentenza opposta aveva soltanto annullato per vizi procedimentali il precedente diniego, senza attribuire alla società un titolo immediatamente satisfattivo né definire irrevocabilmente la pretesa sostanziale; il suo annullamento non avrebbe quindi procurato al Comune un’utilità. Ha inoltre dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione del D.D.G. n. 1569/2025. Il Comune, soggetto terzo che lamentava la lesione di interessi territoriali, ambientali e collettivi, non era destinatario diretto della proroga né inciso da prescrizioni individualizzate: la sua menzione negli atti e la partecipazione a precedenti vicende non imponevano la notificazione personale. Il termine di sessanta giorni decorreva dalla pubblicazione legale; anche assumendo il dies a quo più favorevole del 21 novembre 2025, data della pubblicazione per estratto nella G.U.R.S., la scadenza era il 20 gennaio 2026, mentre il ricorso è stato notificato il 16 marzo 2026. La tardività ha precluso l’esame di tutte le censure di merito contro il decreto e il parere C.T.S., rimaste assorbite. È stata respinta la domanda di SOAmbiente di condanna per responsabilità aggravata, non risultando mala fede o colpa grave, anche in considerazione della complessità della vicenda e delle questioni; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 108 c.p.a.
Il primo comma della disposizione normativa in parola prevede che un terzo possa fare opposizione contro una sentenza del T.A.R. o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti quando essa pregiudichi i suoi diritti o interessi legittimi; il secondo comma prevede che gli aventi causa e i creditori di una delle parti possano fare opposizione alla sentenza, quando questa sia alternativamente effetto di dolo o collusione a loro danno.
L’opposizione di terzo è un mezzo straordinario per rimuovere il pregiudizio prodotto da una pronuncia resa tra altri soggetti; occorre che l’annullamento della sentenza sia idoneo a rimuovere il pregiudizio dedotto.
art. 29 c.p.a.
Anche a voler assumere, in via più favorevole al Comune, quale dies a quo la data della pubblicazione per estratto nella G.U.R.S., avvenuta il 21 novembre 2025, il termine di sessanta giorni previsto per l’azione di annullamento sarebbe comunque scaduto il 20 gennaio 2026.
L’impugnazione di annullamento è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni; nel caso di terzi non destinatari diretti, il termine decorre dalla pubblicazione legale del provvedimento.
art. 96 c.p.c.
L’art. 96 c.p.c. richiede, per la relativa condanna, che risulti la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
La soccombenza non basta a fondare la responsabilità aggravata: occorre accertare la mala fede o la colpa grave, che nella vicenda non sono state ravvisate.
Massime di principio
- L’opposizione di terzo contro una sentenza amministrativa è inammissibile quando il pregiudizio concretamente lamentato deriva da un successivo provvedimento autonomamente impugnabile e l’annullamento della sentenza opposta non procurerebbe un’utilità al terzo, perché la sentenza si è limitata a rimuovere il precedente atto per vizi procedimentali senza attribuire direttamente il bene della vita.
- Per il terzo che deduce la lesione di interessi territoriali, ambientali o collettivi, il termine per impugnare un provvedimento decorre dalla pubblicazione legale quando il terzo non è destinatario diretto del provvedimento né è inciso da prescrizioni individualizzate; la mera menzione negli atti o la partecipazione a precedenti vicende amministrative e giudiziarie non comportano, da sole, l’obbligo di notificazione individuale.
- La tardività dell’impugnazione dell’atto amministrativo preclude l’esame delle censure di merito rivolte contro quell’atto e contro i suoi atti presupposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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