Cassazione Civile, Sentenza n. 11033/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che, accogliendo l'appello della Vabi, aveva respinto le loro domande relative ai vizi dell'appartamento acquistato (rumori per mancato isolamento acustico), al risarcimento danni e alla riduzione/ restituzione di parte del prezzo in quanto superiore a quello previsto dalla convenzione di lottizzazione. La Corte territoriale aveva dichiarato la decadenza ex art. 1495 c.c. per la denunzia tardiva dei vizi, aveva ritenuto inammissibile la domanda ex art. 1669 c.c. per essere proposta solo in sede di seconda memoria e aveva dichiarato assorbita la domanda incidentale di ripetizione del maggior prezzo rispetto alla convenzione di lottizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità/omessa pronuncia sull'eventuale domanda ex art. 1669 c.c.), dichiarato assorbiti alcuni motivi e ha accolto il terzo e quarto motivo. In particolare la Cassazione ha ritenuto errata la declaratoria di assorbimento dell'appello incidentale relativo alla ripetizione della parte di prezzo eccedente quanto previsto dalla convenzione di lottizzazione (domanda fondata su titolo diverso e autonoma) e ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, diversa composizione, per ulteriore giudizio e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1495 cod. civ.
La Corte d'appello ha richiamato tale norma per dichiarare la decadenza degli acquirenti dalla denunzia dei vizi avendo essi denunciato i difetti oltre gli otto giorni dalla scoperta; la Cassazione ha ritenuto la valutazione sulle circostanze di fatto inammissibile in sede di legittimità e non ha riformato quella specifica valutazione di merito.
art. 1492 cod. civ.
Richiamato nell'atto di citazione dai ricorrenti per inquadrare la controversia nell'ambito della garanzia per vizi della vendita (petitum originario). La Corte d'appello ha interpretato gli atti come fondati su tale disciplina, elemento che ha inciso sulla valutazione di inammissibilità della domanda ex art. 1669.
art. 1669 cod. civ.
La norma relativa alla responsabilità del costruttore per rovina e difetti è stata considerata dalla Corte d'appello inammissibile perché proposta solo nella seconda memoria istruttoria (nuova domanda rispetto alla garanzia del venditore). La Cassazione ha confermato che l'azione ex art. 1669 costituisce titolo diverso rispetto alla garanzia venditrice e che la sua introduzione tardiva può essere preclusa.
art. 183 cod. proc. civ.
Richiamato per spiegare la funzione delle memorie istruttorie: la prima memoria consente precisazioni e modifiche delle domande, la seconda è finalizzata a replica e prova; la Corte ha richiamato la regola per giustificare l'inammissibilità della domanda ex art. 1669 se introdotta oltre il termine utile.
art. 112, 163, 164 cod. proc. civ.
Invocate dai ricorrenti per lamentare omessa pronuncia su parte delle domande; la Cassazione ha esaminato e respinto l'eccezione relativa a omissione di pronuncia su una parte della domanda (primo motivo) ritenendola infondata.
art. 1339, art. 1418 e art. 1419 cod. civ.
Norme richiamate dai ricorrenti in ordine alla validità/efficacia di atti e patti (in relazione alla convenzione di lottizzazione). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancata istruttoria o valutazione della convenzione da parte della Corte d'appello costituisse vizio, giustificando la cassazione sui profili connessi.
art. 2033 cod. civ.
Richiamato in relazione alla domanda di ripetizione/ restituzione della somma pagata in eccedenza rispetto alla convenzione di lottizzazione; la Cassazione ha ritenuto che la domanda avesse titolo autonomo e non potesse essere dichiarata assorbita insieme alla domanda sui vizi.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato; la questione relativa all'applicazione del contributo è stata ritenuta assorbita dalla decisione sulla cassazione.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente l'azione per vizi della cosa venduta (garanzia contrattuale ex artt. 1490 e ss.) dall'azione di responsabilità del costruttore (ex art. 1669): sono titoli diversi, con fatto costitutivo, natura giuridica e petitum differenziati.
- Non introdurre nuove domande o nuovi titoli giuridici oltre la prima memoria istruttoria (art. 183 c.p.c.): la seconda memoria non può sostituirsi alla prima per creare nuove domande, pena l'inammissibilità.
- La denunzia dei vizi del bene venduto deve rispettare i termini di legge (art. 1495 c.c.): la tempestività della denuncia è cruciale e la valutazione dei tempi è questione di fatto posta al vaglio del giudice di merito.
- Una domanda incidentale fondata su un titolo autonomo (es. ripetizione di indebito o violazione di una convenzione di lottizzazione) non può essere dichiarata 'assorbita' se la pronuncia sulla domanda principale non elimina l'interesse o non risolve la questione logico‑giuridica su cui si basa la domanda incidentale.
- Se si intende far valere responsabilità del venditore in qualità di costruttore, è prudente esporre fin dall'atto introduttivo (o comunque nella prima memoria) entrambi i titoli alternativi per evitare preclusioni processuali.
- La mancata esamina di un titolo contrattuale o di documenti (es. convenzione di lottizzazione) rilevanti per il petitum può fondare cassazione e rinvio per nuovo esame; il giudice deve considerare autonomamente le domande fondate su titoli diversi.
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