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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31269/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'indagine in cui a un uomo sono stati applicati gli arresti domiciliari per concorso nell'indebito utilizzo, da parte del figlio detenuto, di un telefono cellulare introdotto in carcere o comunque detenuto illegittimamente, con aggravante mafiosa. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha confermato la misura ritenendo che il padre non si fosse limitato a ricevere passivamente le telefonate del figlio, ma avesse mantenuto un flusso comunicativo continuativo, funzionale a agevolare e rafforzare la reiterazione dell'uso illecito del dispositivo, anche trattando temi di interesse criminale e concordando ulteriori contatti. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, c.p., contestato in concorso ex art. 110 c.p., sostenendo che il reato del detenuto fosse istantaneo e già consumato con il primo uso del telefono, con conseguente irrilevanza di ogni condotta successiva del destinatario delle chiamate, da qualificarsi al più come connivenza non punibile o post factum; si contestava anche la prova del dolo, cioè della consapevolezza dell'illiceità del dispositivo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., lamentando che la finalità mafiosa non fosse stata dimostrata, perché le comunicazioni avrebbero favorito solo il familiare detenuto e non l'associazione nel suo complesso, e perché il giudice avrebbe confuso l'effetto del vantaggio con il fine; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza degli arresti domiciliari, deducendo la risalenza dei fatti, l'intervenuta scarcerazione del figlio, l'assenza di attualità del pericolo di recidiva e l'incongruità del pericolo di inquinamento probatorio alla luce della chiusura delle indagini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, pur essendo il delitto di cui all'art. 391-ter, terzo comma, c.p. un reato istantaneo, ogni successivo indebito utilizzo del dispositivo da parte del detenuto integra una nuova condotta tipica, rispetto alla quale può assumere rilievo il concorso dell'extraneus; il contributo del padre non è stato ricondotto alla mera ricezione passiva delle chiamate, ma a una partecipazione positiva, continuativa e consapevole, idonea a rafforzare o agevolare la reiterazione dell'illecito. Quanto all'aggravante mafiosa, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale, perché la finalità di agevolare l'associazione era desunta non dalla sola parentela, ma dal contenuto delle comunicazioni e dal contesto criminale, e può concorrere con motivi familiari purché vi sia cosciente direzione dell'azione verso l'agevolazione del sodalizio. In relazione alle esigenze cautelari, ha giudicato congrua la motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione e sulla proporzione degli arresti domiciliari, osservando che il decorso del tempo e la scarcerazione del figlio non escludevano la persistenza della pericolosità, fondata sulla disponibilità del ricorrente a fungere da canale informativo verso ambienti criminali. La Corte ha quindi confermato la misura cautelare e condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 391-ter, terzo comma, c.p.

    punisce l'indebito ricevimento o utilizzo, da parte del detenuto, di un apparecchio telefonico o di altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni; ogni successiva comunicazione indebita può integrare una nuova condotta tipica rispetto alla quale può configurarsi il concorso di un terzo.

  • art. 110 c.p.

    consente di punire il concorrente esterno quando apporti un contributo positivo, morale o materiale, idoneo a determinare, rafforzare o agevolare il proposito criminoso altrui o la prosecuzione dell'illecito.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    l'aggravante richiede che la condotta sia posta in essere al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, con dolo intenzionale; la finalità può concorrere con motivi familiari o personali, ma deve emergere una cosciente direzione verso l'agevolazione del sodalizio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti della illogicità o contraddittorietà manifesta, non per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.

    il pericolo di inquinamento probatorio è una autonoma esigenza cautelare, ma può restare assorbito se il pericolo di reiterazione è sufficientemente motivato.

  • art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.

    il giudice deve motivare sul tempo trascorso dal fatto con intensità proporzionata alla distanza temporale, senza che il decorso del tempo determini automaticamente il venir meno della cautela.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel reato di indebita utilizzazione di dispositivi di comunicazione da parte del detenuto, la natura istantanea della fattispecie non esclude che ogni ulteriore e autonomo uso indebito del telefono integri una nuova condotta tipica, rispetto alla quale può rilevare il concorso di chi dall'esterno favorisca, rafforzi o agevoli la prosecuzione delle comunicazioni.
  • La mera ricezione passiva di telefonate non basta a fondare il concorso di persone: occorre un contributo positivo, anche morale, che si traduca in disponibilità stabile, rafforzamento del proposito criminoso, agevolazione concreta o supporto alla reiterazione dell'illecito.
  • Il concorso morale può manifestarsi anche attraverso condotte atipiche e relazionali, purché il giudice ne dimostri la concreta incidenza causale sul fatto e non si limiti a una valutazione di disvalore etico o di mera vicinanza personale.
  • L'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa richiede una direzione cosciente della volontà verso il rafforzamento o la tutela dell'associazione, non essendo sufficiente il solo vantaggio arrecato a un singolo affiliato; tuttavia la finalità mafiosa può coesistere con motivi familiari o personali.
  • Nel giudizio cautelare di legittimità la Cassazione non può rivalutare il merito degli indizi o delle esigenze cautelari, ma verifica soltanto la correttezza giuridica della motivazione e la sua effettiva non apparente logicità.
  • Il decorso del tempo dai fatti e la sopravvenuta scarcerazione di un coindagato o congiunto non fanno venir meno automaticamente il pericolo cautelare, che va valutato in concreto alla luce della natura delle condotte, della personalità dell'indagato e del contesto criminale di riferimento.
  • Quando il pericolo di reiterazione è adeguatamente motivato, il giudice può ritenere assorbita la distinta esigenza di inquinamento probatorio.
  • La misura cautelare deve essere proporzionata e adeguata al ruolo attribuito all'indagato e alla necessità di interrompere i collegamenti con il contesto criminale, anche mediante prescrizioni accessorie sui contatti.
  • Il giudice può valorizzare conversazioni anteriori alla fattispecie incriminatrice come elementi di contesto per ricostruire il rapporto, la consapevolezza e la funzionalizzazione illecita delle comunicazioni successive, purché la gravità indiziaria si fondi sulle condotte punibili temporalmente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleTraffico di influenze illeciteEsigenze cautelari
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaReati contro la PAMisure cautelari
IstitutiConcorso di personePrescrizione del reatoPosizione di garanzia

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