Ordinanza n. 19/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con il quale veniva respinta l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il RILASCIO della licenza di porto di pistola per difesa personale a favore del ricorrente; -del regolamento di servizio dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali approvato dalla Questura di Livorno il -OMISSIS- riguardante le modalità di espletazione dei servizi delle guardie giurate zoofile volontarie decretate su richiesta dell’ente medesimo (in via gradata se ne chiede la disapplicazione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale; regolamento di servizio delle guardie giurate zoofile volontarie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza volta al rilascio di una licenza di porto di pistola per difesa personale, chiedendone la sospensione cautelare. Ha inoltre impugnato il regolamento di servizio dell'organizzazione di protezione animale approvato dalla Questura di Livorno, chiedendone in subordine la disapplicazione. Il ricorso deduceva l'illegittimità del diniego, sostenendo l'esistenza dei presupposti per il rilascio in ragione dell'appartenenza alla categoria delle guardie giurate zoofile volontarie.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non apparisse assistito da un positivo fumus boni iuris. Il diniego è stato giudicato correttamente motivato, in particolare perché il regolamento di servizio adottato dal Questore di Livorno vieta espressamente alle guardie volontarie zoofile di portare armi o altri oggetti atti ad offendere. Inoltre, non è risultato provato il requisito del "dimostrato bisogno", necessario per il rilascio del porto d'armi per difesa personale; la mera appartenenza alla categoria delle guardie zoofile non è stata ritenuta sufficiente. La domanda cautelare è stata quindi respinta, senza una decisione definitiva sul merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per accogliere la sospensione dell'efficacia del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Per il rilascio di una licenza di porto d'armi per difesa personale non è sufficiente l'appartenenza a una determinata categoria professionale o volontaria: il richiedente deve dimostrare uno specifico e concreto bisogno di armarsi.
- Un regolamento di servizio approvato dall'autorità di pubblica sicurezza che vieti espressamente alle guardie volontarie zoofile di portare armi costituisce elemento rilevante nella valutazione della legittimità del diniego di una licenza di porto d'armi per difesa personale.
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo può essere negata quando, alla valutazione sommaria propria della fase, l'atto risulti adeguatamente motivato e non emerga la prova di uno dei requisiti sostanziali richiesti per il rilascio del titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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