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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00518/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da un'opposizione a estratto di ruolo e a cartelle esattoriali non notificate. Nei gradi di merito il credito portato dalle cartelle, di importo superiore a 75.000 euro, è stato dichiarato prescritto; tuttavia il tribunale e poi la corte d'appello hanno compensato integralmente le spese di lite. Il ricorrente ha censurato in Cassazione solo la statuizione sulle spese, sostenendo che la compensazione non sarebbe stata giustificata. La Corte di cassazione rileva che la Corte territoriale ha motivato la compensazione richiamando l'acceso dibattito giurisprudenziale sulle questioni trattate e, in particolare, sul tema dell'opponibilità del solo ruolo, non ancora risolto all'epoca del primo grado, oltre alla peculiarità della vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alle spese di lite, reputando adeguata la motivazione della corte d'appello sulla compensazione in ragione dell'incertezza giurisprudenziale esistente e della peculiarità del caso. Ha quindi rigettato il ricorso. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l'INPS svolto attività difensiva e essendo Ader rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali, deve essere dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del comma 1 bis.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1 quater.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è sorretta da motivazione adeguata quando il giudice di merito evidenzi l'esistenza di un acceso contrasto giurisprudenziale sulle questioni decise e la non ancora consolidata risoluzione del tema al momento della decisione di primo grado.
  • La peculiarità concreta della vicenda può integrare, insieme all'incertezza del quadro giurisprudenziale, una ragione sufficiente per derogare alla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
  • In sede di legittimità, la censura sulla compensazione delle spese è infondata se la decisione impugnata dia conto di ragioni non manifestamente illogiche o apparenti a sostegno della deroga alla soccombenza.
  • Il rigetto del ricorso consente, ove ne ricorrano i presupposti, di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa sul patrocinio e sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
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