Sentenza n. 2588/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di rigetto emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano n. -OMISSIS- del 24.06.2024 RIF Prot. n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare per insufficienza del reddito del datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
È stata impugnata la decisione dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano che aveva respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, ritenendo insufficiente il reddito del datore di lavoro. Il datore disponeva di un reddito di 14.540,27 euro, cui aveva chiesto di cumulare il reddito di 13.831,52 euro del cugino convivente, così da superare la soglia di 27.000 euro prevista per i nuclei familiari composti da più soggetti conviventi. L’amministrazione aveva escluso il cumulo perché il cugino non era né coniuge né parente entro il secondo grado. I ricorrenti hanno contestato l’erroneità dei presupposti del diniego e la violazione delle garanzie partecipative. Il TAR ha esaminato prioritariamente la censura relativa al requisito reddituale, ritenendola assorbente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che l’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020 attribuisca rilievo decisivo, quando il nucleo familiare è inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, alla convivenza, senza limitazioni derivanti dal grado o dal tipo di parentela. La disposizione distingue infatti l’ipotesi dei soggetti conviventi, per la quale rileva la convivenza, da quella dei soggetti non conviventi, per la quale possono concorrere soltanto il coniuge e i parenti entro il secondo grado. Poiché è stata documentata la convivenza tra il datore di lavoro e il cugino, nonché i rispettivi redditi, il reddito del cugino poteva concorrere alla determinazione del reddito complessivo richiesto. Il diniego è quindi risultato illegittimo. La censura sulla partecipazione procedimentale è stata assorbita. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare cui si riferiva l’istanza presentata.
art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020
“per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia -OMISSIS- composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi”
Nel caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito dei conviventi può concorrere alla determinazione della soglia reddituale anche se il convivente è un parente oltre il secondo grado. Il limite del coniuge e dei parenti entro il secondo grado opera per i soggetti non conviventi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti e degli altri soggetti menzionati nella motivazione.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della verifica del requisito reddituale previsto per l’emersione dal lavoro irregolare, quando la disciplina fa riferimento a un nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito di ciascun soggetto convivente può concorrere alla determinazione della soglia, anche se il soggetto è un parente oltre il secondo grado.
- La limitazione ai coniugi e ai parenti entro il secondo grado riguarda i soggetti non conviventi; per i soggetti conviventi, l’elemento decisivo è la convivenza e non il grado o il tipo di parentela.
- La nozione di famiglia anagrafica, caratterizzata dalla convivenza e dai rapporti indicati dalla disciplina anagrafica, è distinta dalla nozione più ristretta di nucleo familiare composto da coniugi e figli e può ricomprendere parenti di grado ulteriore quando conviventi.
- Il giudice amministrativo può ritenere assorbite le ulteriori censure quando una censura accolta determina da sola l’annullamento integrale del provvedimento impugnato.
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