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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9548 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 1999, maggiori redditi d'impresa ai fini IRPEF, un maggiore valore della produzione ai fini IRAP e un maggiore volume d'affari ai fini IVA, ritenendo che il contribuente esercitasse l'attività di affittacamere tramite sette appartamenti ammobiliati di sua proprietà. Dopo l'annullamento dell'avviso da parte della Commissione tributaria provinciale e la conferma da parte della Commissione tributaria regionale, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, principalmente, la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente. Il secondo motivo, relativo all'insufficienza della motivazione, è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; il primo motivo è stato invece respinto, perché la sentenza regionale, seppur sintetica, aveva indicato le ragioni della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando l'esito favorevole al contribuente. Ha ritenuto adeguata, sebbene concisa, la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la vincolatività di altre sentenze relative alla stessa vicenda e considerato non rilevante, per la distanza temporale dall'anno d'imposta 1999, l'accesso dei verbalizzanti effettuato nel 2005. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72

    Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi, senza necessità di uno specifico mandato alle liti o di una procura speciale; i rapporti tra Agenzia e Avvocatura restano interni.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43

    Costituisce la base normativa del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore delle agenzie fiscali.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi sui quali si fonda. La Corte ha rilevato la violazione di tale requisito, insieme all'art. 366-bis c.p.c., con riferimento al secondo motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 5

    La censura relativa alla nullità della sentenza non richiedeva, nel caso concreto, l'indicazione di specifici atti o documenti ai fini dell'autosufficienza del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per le sentenze soggette al regime applicabile ratione temporis, il motivo fondato sull'insufficienza della motivazione doveva essere accompagnato da uno specifico quesito di fatto. La sua mancanza ha comportato l'inammissibilità del secondo motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento, anche per violazione delle norme sulla motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 132, n. 4

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 118 disp. att.

    Richiede l'esposizione concisa dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione, senza imporre una motivazione ampia o analitica quando il ragionamento sia comunque comprensibile.

  • Costituzione, art. 111

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Nel caso esaminato, la motivazione della sentenza regionale è stata ritenuta sufficiente, benché sintetica.

Massime di principio

  • Una sentenza non è nulla per motivazione breve o sintetica se consente comunque di individuare le ragioni essenziali della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione; la mancanza del quesito di fatto, quando richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • Le sentenze pronunciate in altri giudizi tra le stesse parti non sono automaticamente vincolanti per il giudice, salvo che ricorrano i presupposti dell'efficacia del giudicato o di uno specifico vincolo giuridico.
  • Gli elementi probatori devono essere riferibili, per quanto possibile, all'anno d'imposta contestato: un sopralluogo o una descrizione dei luoghi effettuati molti anni dopo può essere considerato poco rilevante per dimostrare la situazione esistente nel periodo oggetto di accertamento.
  • L'Agenzia delle entrate può essere rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato senza una procura speciale o un mandato alle liti separato, in base al sistema di patrocinio previsto per le agenzie fiscali.
  • In sede di legittimità la Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito dell'accertamento, ma verifica la correttezza giuridica della decisione e l'esistenza di una motivazione effettiva e comprensibile.

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