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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 2626 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di una cartella esattoriale per Tarsu degli anni 2000 e 2001. La CTR del Lazio aveva ritenuto il ricorso inammissibile, sostenendo che il preavviso non fosse autonomamente impugnabile. In Cassazione la ricorrente ha contestato tale conclusione, deducendo anche ultrapetizione, violazione del giudicato interno e omessa pronuncia sulle censure relative alla notifica della cartella e alla prescrizione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, stabilendo che il preavviso di fermo amministrativo, quando riguarda una pretesa tributaria, è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. L'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere interpretato estensivamente, poiché il preavviso rende attuale l'interesse del contribuente a contestare la legittimità della pretesa fiscale. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà esaminare le ulteriori questioni, comprese quelle relative alla validità della notifica della cartella e alla prescrizione, oltre a liquidare le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 86

    preavviso di fermo amministrativo

    Il preavviso di fermo è un atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria e può essere contestato prima dell'iscrizione del fermo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    elenco degli atti impugnabili

    L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non deve essere interpretato in modo tassativo, ma estensivo, includendo anche il preavviso di fermo quando rende attuale l'interesse alla tutela giurisdizionale.

  • art. 100 c.p.c.

    Il contribuente ha interesse ad agire già contro il preavviso, senza dover attendere l'effettiva iscrizione del fermo, per ottenere il controllo sulla legittimità sostanziale della pretesa.

  • artt. 24 e 53 Cost.

    Le garanzie costituzionali di difesa e di tutela giurisdizionale impongono di consentire l'impugnazione anticipata dell'atto che preannuncia una misura esecutiva o cautelare.

  • artt. 112, 324 e 329 c.p.c.; art. 2909 c.c.; art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    Le disposizioni sono state invocate per sostenere l'esistenza di un giudicato interno e il divieto per il giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio su una questione non devoluta, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del secondo.

Massime di principio

  • Il preavviso di fermo amministrativo per debiti tributari è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, anche se non è espressamente menzionato nell'elenco degli atti impugnabili.
  • Il contribuente non deve attendere l'iscrizione definitiva del fermo per contestare la pretesa: il preavviso rende già concreto e attuale l'interesse ad agire.
  • In caso di annullamento della decisione per errata qualificazione dell'impugnabilità dell'atto, il giudice del rinvio deve esaminare le contestazioni di merito precedentemente assorbite, come omessa notifica della cartella, vizi della riscossione e prescrizione.
  • L'impugnazione tempestiva del preavviso può consentire di contestare la pretesa prima dell'aggravamento della procedura esecutiva e dei relativi costi.

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