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Sentenza

Sentenza del 11/04/2018 n. 655 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta registro - Atti e contratti - Contratti di transazione - Registrazione in caso d'uso - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo riguarda il trattamento civilistico e fiscale dei contratti di transazione, con particolare riferimento alla distinzione tra transazione novativa e non novativa e all'obbligo di registrazione. Una transazione è novativa quando estingue integralmente il rapporto precedente e lo sostituisce con un'obbligazione oggettivamente diversa, incompatibile con quella originaria. Ai fini fiscali, rilevano le disposizioni patrimoniali contenute nella transazione e, in particolare, gli eventuali obblighi di pagamento derivanti dall'accordo.

La decisione

Non è riportata una specifica vicenda processuale né una decisione con indicazione di accoglimento o rigetto del ricorso. Il principio esposto è che i contratti di transazione e gli atti dichiarativi con funzione transattiva, se conclusi per corrispondenza, sono soggetti a registrazione in caso d'uso quando rientrano nelle categorie indicate e non contengono, insieme a pattuizioni inscindibili, atti soggetti a registrazione in termine fisso. Se la transazione non comporta trasferimenti di proprietà o di diritti reali, l'imposta si applica agli obblighi di pagamento derivanti; in assenza di tali obblighi, è dovuta in misura fissa.

Norme richiamate

  • Articolo 29 del Testo unico dell'imposta di registro (T.U.R.)

    Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa

    La base imponibile della transazione è determinata considerando gli obblighi di pagamento nuovi e derivanti dall'accordo, senza computare gli obblighi restitutori o quelli estinti per effetto della transazione.

Massime di principio

  • Per stabilire se una transazione è novativa occorre verificare se il rapporto originario sia stato integralmente estinto e sostituito da un'obbligazione nuova e oggettivamente incompatibile con la precedente; non è sufficiente una semplice modifica delle modalità di adempimento.
  • Ai fini dell'imposta di registro, una transazione senza trasferimenti di proprietà o di diritti reali è tassata in base agli obblighi di pagamento da essa derivanti; gli obblighi estinti o meramente restitutori non rilevano.
  • Gli atti transattivi conclusi per corrispondenza possono essere soggetti a registrazione solo in caso d'uso quando hanno contenuto patrimoniale o dichiarativo rientrante nelle categorie indicate e non contengono pattuizioni inscindibili soggette a registrazione in termine fisso.
  • Se nello stesso documento sono presenti clausole che impongono autonomamente la registrazione in termine fisso, come il trasferimento di diritti immobiliari, prevale tale obbligo quando le pattuizioni non sono separabili.
  • In assenza di obblighi di pagamento derivanti dalla transazione, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Testo integrale

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