Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03617/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile della Corte di appello de L'Aquila (9/6/2023, irrevocabile 21/3/2024) che aveva condannato Pincione per bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver disposto un bonifico di euro 190.000,00 il 11/07/2007 a favore della Camilla Ltd (società riconducibile allo stesso Pincione). L'istanza di revisione si fondava su "prove nuove" documentali (contratto di incarico e fattura relative a provvigioni a favore di Minesh Jani, missive del 4 e 6/9/2007, verbale del consiglio di amministrazione del 6/9/2007, missiva del 17/9/2007 e altre comunicazioni) che, secondo la difesa, dimostravano che l'esborso era destinato a finalità societarie (ricerca di finanziamenti esteri) e che, in subordine, il reato sarebbe prescritto. Si lamentava inoltre la violazione del principio del contraddittorio perché la Corte d'appello avrebbe deciso l'inammissibilità senza udienza camerale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione per manifesta infondatezza: i documenti prodotti come "prove nuove" sono stati ritenuti, già in sede di sommaria delibazione, inaffidabili e incapaci, anche potenzialmente, di determinare un diverso esito rispetto al giudicato di condanna. Motivazioni chiave: le copie di contratti e fatture non provavano il pagamento effettivo né il rapporto sostanziale; incongruenze tra importi (180.000 vs 190.000 euro) non chiarite; mancanza di riscontri contabili (registrazione mancante o annotata come "crediti diversi"); assenza di prova che la Camilla Ltd avesse effettivamente riversato le somme alla Pescara Calcio; i medesimi temi erano già stati affrontati e ritenuti privi di prova nei giudizi di merito e in Cassazione. Quanto al profilo procedurale, è stato confermato che, ai fini dell'art. 634 c.p.p., il giudice può decidere inaudita altera parte quando la richiesta è manifestamente infondata; la fissazione dell'udienza non è necessaria se la sommaria delibazione mostra ictu oculi l'inidoneità del novum.

Norme richiamate

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Norme sostanziali sulla bancarotta: la condotta contestata è stata inquadrata come bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, e la Corte ha confermato che la distrazione di somme senza giustificazioni contabili integra la fattispecie.

  • Codice di procedura penale

    art. 630, comma 1, lett. c; art. 634; art. 637; art. 125

    Art. 630 c.p.p.: definizione delle prove nuove che legittimano la revisione; art. 634 c.p.p.: possibilità di dichiarare l'istanza manifestamente infondata senza contraddittorio; art. 637 c.p.p.: disciplina del giudizio di revisione in contraddittorio (richiamata per distinzione); art.125 c.p.p.: principio di motivazione delle decisioni, cui la Corte ha adempiuto con una sommaria ma coerente delibazione.

  • Codice civile

    Richiama la distinzione tra elargizione/versamento e mutuo: la Corte ha osservato che, anche ammettendo l'ingresso di risorse, la forma e la causale (versamento a terzi) non coinciderebbero con la restituzione tipica del mutuo e non giustificano la sottrazione a patrimonio sociale.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato per spiegare la differenza tra valore probatorio in sede civile (non contestazione) e la prova in sede penale: una copia non contestata in civile non vale automaticamente come prova piena nel processo penale senza riscontri di genuinità.

Massime di principio

  • Per ottenere l'ammissione di una istanza di revisione fondata su 'prove nuove' occorre che tali elementi, già in una sommaria delibazione, appaiano affidabili e potenzialmente idonei a ribaltare il giudicato: copie di documenti prive di riscontri contabili o bancari difficilmente superano la fase preliminare.
  • Il giudice della fase preliminare (art. 634 c.p.p.) può decidere inaudita altera parte quando l'istanza è manifestamente infondata; non sempre è obbligatoria la fissazione dell'udienza camerale se il novum è ictu oculi inidoneo.
  • La mancata registrazione di una fattura o di un'operazione nelle scritture contabili della società fallita è un elemento grave che, se non spiegato con riscontri concreti, indebolisce la tesi di legittimità dell'esborso aziendale e avvalora l'ipotesi di distrazione.
  • Discrepanze formali o numeriche (es. importi diversi tra contratto e fattura) e l'assenza di prova del flusso effettivo dei fondi tra conti (bonifici, accrediti su conto dichiarato) riducono notevolmente l'affidabilità di documenti prodotti in copia come 'nuove prove'.
  • Non sono prove nuove ammissibili argomentazioni o fatti già esaminati e decisi nei giudizi di merito; la revisione richiede elementi sopravvenuti o non valutati ma non la semplice riproposizione di questioni già decise.
  • Per documenti esteri o transnazionali è importante fornire riscontri di genuinità e tracciabilità (originali, evidenze bancarie, dichiarazioni di controparte o testimoni) per aumentarne il valore probatorio in sede penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.