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Sentenza

Sentenza del 18/01/2016 n. 427 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imposta di registro, ipotecaria, catastale - Agevolazione prima casa - Fusione particelle catastali - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità delle agevolazioni fiscali "prima casa" alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nel caso di acquisto, in momenti distinti, di due unità immobiliari contigue destinate a essere fuse in un'unica abitazione. Il punto controverso era se l'acquisto non simultaneo impedisse il riconoscimento del beneficio. La volontà di procedere alla fusione doveva essere concreta e verificabile mediante documentazione catastale attestante l'accorpamento dei mappali entro il termine di ultimazione dei lavori previsto dal permesso di costruire relativo alla fusione.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata accolta: l'agevolazione "prima casa" può essere riconosciuta anche quando le due unità immobiliari siano acquistate in tempi distinti, purché siano contigue, siano destinate a costituire un'unica abitazione e il progetto di fusione venga effettivamente realizzato entro il termine indicato nel titolo edilizio. La fusione catastale costituisce l'elemento documentale necessario per dimostrare l'effettiva destinazione unitaria degli immobili.

Norme richiamate

  • Disciplina delle agevolazioni "prima casa" in materia di imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale

    L'agevolazione può applicarsi anche all'acquisto di più unità immobiliari contigue, purché esse siano destinate a essere accorpate in un'unica abitazione non di lusso e l'accorpamento sia effettivamente realizzato.

  • Permesso di costruire relativo alla fusione delle unità immobiliari

    Il termine previsto dal permesso di costruire per l'ultimazione dei lavori rappresenta il limite temporale entro il quale deve essere dimostrata la realizzazione della fusione.

  • Documentazione catastale relativa all'accorpamento dei mappali

    L'aggiornamento catastale e l'accorpamento dei mappali costituiscono prova concreta dell'attuazione della volontà dichiarata di fondere le unità immobiliari.

Massime di principio

  • L'acquisto in tempi distinti di immobili contigui non esclude automaticamente l'agevolazione "prima casa", se l'obiettivo è crearne una sola abitazione.
  • La semplice dichiarazione d'intenti non è sufficiente: occorre dimostrare l'effettiva fusione mediante titolo edilizio, lavori e aggiornamento della documentazione catastale.
  • La fusione deve essere realizzata entro il termine previsto dal permesso di costruire o dal titolo edilizio applicabile; il mancato rispetto può comportare la perdita dell'agevolazione e il recupero delle imposte.
  • È opportuno conservare e coordinare atto di acquisto, permesso di costruire, documentazione dei lavori e variazione catastale, così da provare la destinazione unitaria degli immobili.
  • La valutazione resta dipendente dalle caratteristiche concrete degli immobili e dal rispetto degli ulteriori requisiti ordinari previsti per l'agevolazione "prima casa".

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