Sentenza n. 847/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi e silenzio del Ministero sulla domanda di trasferimento universitario in deroga per gravi motivi ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, iscritta al primo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese presso un’Università, chiedeva il trasferimento in deroga presso un altro Ateneo per la necessità di assistere il padre, affetto da gravi problemi di salute e residente nella sede dell’Ateneo richiesto. L’Università di provenienza, con nota del 10 febbraio 2026, dichiarava di ritenere competente il Ministero dell’Università e della Ricerca e riteneva comunque inapplicabile l’art. 9 r.d. n. 1269/1938 ai corsi soggetti a programmazione nazionale degli accessi. L’Università di destinazione respingeva la domanda per l’assenza di capacità formative residue, richiamando la presenza di candidati idonei nelle graduatorie di merito. La ricorrente impugnava tali atti e il silenzio ministeriale, chiedendo anche la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Le amministrazioni eccepivano l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna in favore del TAR Lazio. La ricorrente rinunciava in udienza alla censura relativa all’incompetenza del funzionario sottoscrittore.
La decisione
Il TAR respinge l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo prevalente il provvedimento dell’Università di provenienza, soggetto pubblico competente sulla domanda ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, r.d. n. 1269/1938, e rilevando che tale Ateneo è un plesso periferico localizzato nel territorio del giudice adito. Nel merito, il Collegio accoglie la censura ritenuta fondata e assorbente: l’art. 9 r.d. n. 1269/1938 è applicabile a qualunque corso di studi, anche se soggetto a programmazione nazionale degli accessi, e consente di valutare il trasferimento in presenza di gravi motivi anche a prescindere dalla disponibilità di posti presso l’Ateneo di destinazione. I gravi motivi devono consistere in una seria esigenza di vita, concretamente connessa alla tutela di diritti fondamentali, non altrimenti fronteggiabile; tra tali esigenze rientra l’assistenza a un familiare gravemente malato. La valutazione spetta al Rettore dell’Università di provenienza e deve essere svolta con ragionevole rigore, per evitare domande strumentali e salvaguardare il sistema degli accessi programmati, mediante istruttoria e motivazione adeguate. Gli atti impugnati sono annullati affinché il Rettore riesamini la domanda verificando concretamente la sussistenza dei gravi motivi. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda e il contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269
“gravi motivi”; “in deroga alle regole ordinarie”
La disposizione, ancora vigente, ha natura eccezionale e derogatoria rispetto ai canali ordinari dei trasferimenti. È applicabile anche ai corsi a programmazione nazionale e consente di superare, nei casi eccezionali, le regole ordinarie di programmazione e accesso. La valutazione dei gravi motivi spetta al Rettore dell’Università di provenienza.
art. 117 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda relativa al silenzio inadempimento del Ministero sull’istanza di trasferimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’art. 9 r.d. n. 1269/1938, quale disposizione eccezionale e derogatoria sui trasferimenti universitari, è applicabile anche agli studenti iscritti a corsi soggetti a programmazione nazionale degli accessi.
- La presenza di gravi motivi può giustificare il trasferimento universitario in deroga alle regole ordinarie di programmazione e accesso, anche indipendentemente dalla disponibilità di posti presso l’Ateneo di destinazione.
- Per gravi motivi devono intendersi esigenze di vita serie, concretamente connesse alla tutela di diritti fondamentali della persona e non altrimenti fronteggiabili; la necessità di assistere un familiare affetto da gravi problemi di salute può rientrare in tale nozione.
- La competenza a valutare la sussistenza dei gravi motivi ai fini del trasferimento in deroga spetta al Rettore dell’Università di provenienza, che deve procedere con ragionevole rigore, adeguata istruttoria e motivazione, bilanciando l’esigenza individuale con la tutela del sistema degli accessi programmati.
- L’annullamento del diniego fondato sull’inapplicabilità astratta dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938 impone all’Università competente di riesaminare concretamente la domanda, senza predeterminare l’esito finale del procedimento.
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