Cassazione Penale, Sentenza n. 44241/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (giudice del riesame) che, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare personale dell'obbligo di dimora imposta a Giorgi. Il ricorrente contestava la proporzionalità e l'adeguatezza dell'obbligo di dimora rispetto alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 e 275 c.p.p., deducendo l'assenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato (autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.), in particolare alla luce del sequestro preventivo delle società a lui ascritte e della perdita della disponibilità delle imprese di ristorazione; si sosteneva inoltre che le intercettazioni richiamate dal giudice risalgono al 2020/2021 e non comprovano un pericolo attuale, mentre il ricorrente aveva ottemperato alle prescrizioni imposte dalla misura sin dal maggio 2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e logica sulle esigenze cautelari: la pluralità dei reati contestati (anche se alcune contestazioni non risultano più trattate cautelarmente), la qualificazione del soggetto come dotato di attitudine e capacità a compiere delitti economico-finanziari e i contatti/attività imprenditoriali internazionali giustificano il rischio di recidiva e l'idoneità dell'obbligo di dimora a impedirne l'attuazione (ad es. impedire spostamenti verso Roma o Portogallo). La Corte ha inoltre precisato che il fatto che le società siano sottoposte a sequestro non è di per sé sufficiente a determinare la revoca della misura. Considerata la natura del controllo di legittimità (non riconsiderazione dei fatti ma verifica di eventuali violazioni di legge o manifesta illogicità), il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 cod. pen.
Il provvedimento cautelare è motivato anche sul presupposto della gravosità indiziaria per autoriciclaggio; la Corte ritiene congruo l'accertamento del rischio di recidiva collegato a questa fattispecie, stante la capacità imprenditoriale del soggetto.
art. 512-bis cod. pen.
Reati precedenti i cui proventi sarebbero stati reinvestiti; rilevano come quadro fattuale a supporto dell'applicazione della misura e della valutazione del rischio di reiterazione.
d.lgs. 74/2000, art. 4
Norma richiamata quale parte della contestazione originaria (reati tributari) i cui proventi avrebbero concorso alla condotta di autoriciclaggio.
art. 274 cod. proc. pen.
Individua le esigenze cautelari (in particolare la lettera c) relative al pericolo di reiterazione); la Corte valuta che il Tribunale abbia adeguatamente ricollegato la misura a queste esigenze.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiama i criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari; il ricorso ha censurato la mancata verifica di tali criteri ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente.
art. 283 cod. proc. pen.
Disciplina dell'obbligo di dimora: il Tribunale ha ritenuto che tale misura fosse idonea a impedire spostamenti utili alla commissione di ulteriori illeciti.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di revoca della misura cautelare; il ricorrente aveva proposto la revoca ex art. 299, ma il Tribunale ha rigettato l'istanza con motivazione ritenuta congrua in sede di legittimità.
art. 310 cod. proc. pen.
Procedimento di appello al Tribunale in funzione di giudice del riesame; la pronuncia impugnata è stata resa in tale contesto e la Cassazione ha valutato la legittimità dell'ordinanza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria per atti processuali abusivi o per profili di colpa nella proposizione di ricorsi; applicata dalla Corte con condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riconsidera il grado di credibilità degli indizi: il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di manifesta illogicità nella motivazione.
- La sola esistenza di sequestri preventivi a carico di imprese riconducibili all'indagato non comporta automaticamente la revoca della misura cautelare: il giudice deve valutare se, nonostante il sequestro, permangano mezzi o canali che consentono il rischio di reiterazione.
- Intercettazioni o elementi probatori temporaneamente antecedenti non sono automaticamente inutili: possono contribuire a delineare una propensione del soggetto a commettere reati economico-finanziari, purché il giudice spieghi la loro rilevanza rispetto all'attualità del pericolo di recidiva.
- La conformità della misura alla finalità cautelare (es. impedire spostamenti o gestione di società all'estero) è elemento idoneo a giustificare misure meno afflittive ma comunque restrittive, se proporzionate e adeguatamente motivate.
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari, le censure devono mirare a violazioni di legge o a manifeste illogicità della motivazione; una diversa valutazione degli elementi di fatto è inammissibile.
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