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Sentenza

Sentenza del 10/12/2018 n. 1596 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IRPEF - Tassazione contributi erogati da Fondi di previdenza - Contributi versati dal lavoratore non obbligatori - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso di 18.231,35 euro di IRPEF, sostenendo che le prestazioni in capitale erogate dal Fondo Pensioni Comit dovessero essere tassate al netto dei contributi versati dal lavoratore, entro il limite del 4% della retribuzione annua previsto dall'art. 17 del TUIR allora vigente. M. G. sosteneva che i contributi versati fino al 31 dicembre 1994 fossero obbligatori, mentre l'Agenzia delle Entrate contestava sia la natura obbligatoria dei versamenti sia la mancanza di prova della quota effettivamente rimasta a carico del lavoratore. La controversia riguardava anche il particolare meccanismo di incrocio contributivo, denominato "chassè-croisé", attraverso il quale i versamenti risultavano formalmente articolati tra datore di lavoro, lavoratore, INPS e Fondo pensione.

La decisione

La Commissione, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha rigettato la richiesta di rimborso. Ha ritenuto che la previdenza complementare del Fondo Pensioni Comit avesse natura facoltativa e non obbligatoria per legge. Di conseguenza, i contributi versati al Fondo non potevano essere esclusi dalla base imponibile della prestazione in capitale, indipendentemente dal fatto che fossero formalmente o sostanzialmente a carico del lavoratore o del datore di lavoro. È stato quindi dichiarato non dovuto il rimborso IRPEF. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; il contribuente è stato condannato a pagare 1.500 euro per il giudizio di Cassazione e 1.000 euro per il giudizio di rinvio, oltre IVA e CPA se dovute.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 2, TUIR, nel testo vigente ratione temporis

    Il versamento doveva avvenire al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% dell'importo annuo percepito.

    La disposizione consentiva di ridurre l'imponibile delle prestazioni in capitale, assimilate al trattamento di fine rapporto, esclusivamente per i contributi versati dal lavoratore entro il limite previsto. La Commissione ha però ritenuto che tale agevolazione non fosse applicabile ai contributi destinati alla previdenza complementare facoltativa.

  • Art. 48 TUIR, nel testo vigente ratione temporis, oggi art. 51 TUIR

    Sono fiscalmente esenti soltanto i contributi previdenziali obbligatori, cioè quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

    La deducibilità o esclusione dalla base imponibile è stata collegata alla natura obbligatoria del versamento, non alla mera circostanza che il contributo fosse sostenuto economicamente dal lavoratore.

  • D.Lgs. 124/1993

    Il contribuente lo richiamava per sostenere che, dal 1 gennaio 1995, la contribuzione al Fondo fosse divenuta formalmente a carico dell'azienda. La decisione ha tuttavia ritenuto irrilevante tale distinzione, poiché la prestazione del Fondo aveva natura di previdenza complementare facoltativa.

  • Cassazione n. 5144 del 5 marzo 2018

    È stata richiamata per affermare che l'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare include anche i contributi versati dal dipendente quando la partecipazione e i versamenti non derivano da un obbligo di legge.

  • Cassazione nn. 27078 e 27079 del 2016

    Le pronunce sono state richiamate per qualificare come facoltativi i contributi al Fondo Pensioni Comit e per escludere la loro deducibilità dalla prestazione imponibile.

  • Cassazione nn. 11156 del 2010, 23030 del 2014, 124 e 220 del 2018

    Le decisioni sono state richiamate a sostegno del principio secondo cui il trattamento fiscale agevolato riguarda i contributi previdenziali obbligatori imposti dalla legge, non quelli destinati volontariamente alla previdenza complementare.

Massime di principio

  • Per stabilire se i contributi possano essere esclusi dall'imponibile di una prestazione previdenziale occorre verificare anzitutto se siano obbligatori per legge oppure derivino da una forma di previdenza complementare facoltativa.
  • La semplice circostanza che il lavoratore abbia sostenuto economicamente il contributo non è sufficiente a ottenere la deduzione: deve essere provata anche la natura giuridica obbligatoria del versamento e il relativo ammontare.
  • Quando esistono meccanismi contabili o contributivi incrociati tra datore di lavoro, lavoratore, INPS e fondo pensione, la documentazione deve distinguere chiaramente le quote e dimostrare quale parte sia effettivamente rimasta a carico del dipendente.
  • Le certificazioni del fondo che riportano soltanto importi complessivi o qualificano i contributi come aziendali possono non bastare a dimostrare il diritto al rimborso; il contribuente deve fornire una prova specifica e coerente.
  • Per le prestazioni in capitale di fondi di previdenza complementare, in assenza di una previsione legislativa speciale, l'orientamento applicato nella decisione considera normalmente imponibili anche i contributi versati dal dipendente.
  • L'esito può dipendere dalla disciplina fiscale vigente al momento dei versamenti e dell'erogazione, nonché dalla qualificazione del fondo e dalla prova documentale disponibile.

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