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Ordinanza

Ordinanza n. 1145/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 207/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 25.03.2022, depositata in cancelleria in data 31.03.2022, formula esecutiva apposta in data 13.4.2022, notificata al Comune di Capo d'Orlando, in persona del Sindaco pro tempore, in data 5.0.2022, confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33330 emessa in data 19.12.2024 all'esito del procedimento r.g. n. 25917/2022

Giustizia amministrativa202502331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Messina e dell'ordinanza della Corte di Cassazione recanti condanne al pagamento di somme

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 207/2022, confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33330/2024, limitatamente alle somme liquidate e spettanti al ricorrente quale procuratore antistatario. Il Comune intimato non si è costituito. Il TAR ha rilevato, da un lato, che la notificazione a mezzo PEC della sentenza della Corte d'Appello non era stata comprovata mediante il deposito della busta digitale o del file nativo della notificazione, essendo stata prodotta soltanto la ricevuta di consegna in formato PDF; dall'altro, che non era stata fornita la prova della notificazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, necessaria ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza, ma ha disposto un incombente istruttorio. Ha ordinato al ricorrente di produrre, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, i file nativi relativi alle notificazioni della sentenza della Corte d'Appello e dell'ordinanza della Corte di Cassazione, in formato .eml oppure .msg. Il termine è stato espressamente qualificato come perentorio ai sensi dell'art. 52, comma 1, c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    La prova della notificazione della pronuncia di condanna è necessaria per determinare la decorrenza del termine previsto dalla disposizione, riferito nel caso concreto alla condanna alle spese recata dall'ordinanza della Corte di Cassazione.

  • art. 52, comma 1, c.p.a.

    Il termine assegnato dal giudice per la produzione dei file nativi delle notificazioni è stato qualificato come perentorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la decorrenza del termine per l'esecuzione di una condanna nei confronti di un'amministrazione pubblica dipende dalla notificazione della pronuncia, il ricorrente deve fornire prova idonea dell'avvenuta notificazione.
  • La prova della notificazione a mezzo PEC di un provvedimento giudiziario deve essere prodotta mediante il file nativo della notificazione, in formato .eml o .msg, e non è sostituita dalla sola ricevuta di consegna in formato PDF, poiché il file nativo consente di verificare autenticità, provenienza e integrità del messaggio.
  • La mancata prova della notificazione di una pronuncia impedisce, allo stato degli atti, di verificare il decorso del termine necessario per l'esecuzione della relativa statuizione e giustifica la richiesta di integrazione istruttoria prima della decisione sull'ottemperanza.
  • Il termine assegnato dal giudice amministrativo per l'adempimento di un incombente istruttorio può essere dichiarato perentorio ai sensi dell'art. 52, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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