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Sentenza

Sentenza del 12/11/2018 n. 1755 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Cessione di terreno - Maggior valore determinato ai fini dell'imposta di registro - Automatica applicazione ai fini dell'imposta di Registro - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha utilizzato il maggior valore di mercato del terreno, accertato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro, per determinare una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF. La questione riguarda se tale valore possa essere automaticamente considerato come il prezzo effettivamente percepito dal contribuente. La sentenza chiarisce che i due tributi hanno presupposti diversi: per l'imposta di registro rileva il valore venale o di mercato del bene, mentre per l'IRPEF rileva il corrispettivo effettivamente incassato, in quanto elemento del reddito imponibile.

La decisione

Il maggior valore definitivo accertato ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato dall'Amministrazione come elemento presuntivo per l'accertamento della plusvalenza IRPEF, ma non determina automaticamente il reddito imponibile. Si tratta di una presunzione semplice, non qualificata, che può essere superata dal contribuente mediante prova contraria, anche attraverso elementi indiziari, dimostrando che il terreno è stato effettivamente ceduto al prezzo dichiarato nell'atto. L'onere di fornire tale dimostrazione grava sul contribuente.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    Ai fini dell'imposta di registro rileva il valore venale o di mercato del bene, indipendentemente dal prezzo effettivamente corrisposto tra le parti.

  • Disciplina IRPEF delle plusvalenze immobiliari

    Ai fini IRPEF la plusvalenza deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente percepito dal cedente, poiché l'imposta colpisce un maggior reddito realizzato.

Massime di principio

  • Un valore accertato definitivamente ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato anche in un accertamento IRPEF, ma solo come presunzione semplice e non come prova automatica del prezzo effettivamente incassato.
  • La definitività dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro non trasferisce automaticamente il medesimo valore nella determinazione della plusvalenza IRPEF, perché i due tributi hanno presupposti imponibili differenti.
  • Il contribuente può contestare la maggiore plusvalenza dimostrando, anche tramite presunzioni e indizi, che il corrispettivo reale della vendita coincideva con quello indicato nell'atto.
  • In caso di contestazione, è opportuno conservare documentazione relativa ai pagamenti, alla situazione del bene, alle condizioni di mercato e a eventuali circostanze che giustifichino un prezzo inferiore al valore di mercato.
  • L'onere probatorio è ripartito in modo sostanziale: l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi idonei a sostenere la maggiore plusvalenza, mentre il contribuente deve fornire prova contraria circa il prezzo effettivamente percepito.

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