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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39315/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Nel ricorso deduceva, in sintesi: 1) erronea ricostruzione e valutazione del fatto, nonché del materiale probatorio, sostenendo che l'accertamento della destinazione allo spaccio sarebbe stato illegittimo; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità economica di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo mirava a rivalutare il fatto e la prova, profili riservati al giudice di merito, che aveva motivato in modo congruo e non illogico; ha inoltre osservato che la destinazione allo spaccio era stata desunta da una pluralità di indici fattuali convergenti. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti generici o privi di un effettivo confronto con la motivazione di merito, con conseguente inammissibilità dell'intero ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di fatto e di prova operata dai giudici di merito, sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente. In particolare, la finalità di spaccio è stata desunta dal quantitativo di droga eccedente l'uso personale, dal possesso di denaro in piccoli tagli in assenza di redditi da lavoro, dalla disponibilità di strumenti per il confezionamento delle dosi e da appunti con cifre e nomi. Sono state inoltre reputate generiche le doglianze sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., nonché inammissibili le censure sulle attenuanti generiche e sulla pena per difetto di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La doglianza sulla mancata applicazione dell'attenuante è stata ritenuta dedotta in modo assolutamente generico, anche alla luce del valore commerciale non esiguo della droga e del profitto già conseguito.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto e della prova quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e fondata su corretti criteri inferenziali.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un insieme di indici fattuali convergenti, quali il quantitativo detenuto, la disponibilità di denaro in piccoli tagli, l'assenza di redditi leciti, la presenza di strumenti per il confezionamento e appunti con riferimenti a cifre e nomi.
  • Le censure relative al mancato riconoscimento di attenuanti devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non si misurano con le valutazioni già espresse dal giudice di merito in ordine all'assenza di elementi favorevoli apprezzabili.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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