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Risoluzione

Risoluzione n. 24 del 14/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esclude che, decorso il termine dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998, sia possibile correggere a favore del contribuente la dichiarazione tramite integrativa. Per il caso esaminato, la minusvalenza non indicata nel modello 2003 non può quindi essere recuperata con dichiarazione integrativa, richiamandosi i soli rimedi e principi vigenti nei termini di legge.

Dichiarazione integrativa e rimborso per minusvalenza non indicata in dichiarazione

Dichiarazione integrativa e rimborso per minusvalenza non dichiarata

La risoluzione esamina il caso di una società che aveva acquistato titoli obbligazionari nel 1998, successivamente svalutati e poi rivalutati solo civilisticamente, e ceduti nel 2003 con realizzazione di una minusvalenza che la contribuente riteneva fiscalmente deducibile. Il punto controverso non riguarda la deducibilità della minusvalenza in sé, ma la possibilità di recuperare le imposte versate in eccesso per la mancata indicazione della componente negativa nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2003.

Quesito posto dalla contribuente

La società chiede se, per ottenere il recupero dell’imposta versata in più, possa:

  • presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • oppure proporre un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Soluzione prospettata dalla contribuente

Secondo l’istante, sarebbe possibile presentare una dichiarazione integrativa in cui l’imponibile viene rideterminato tramite una variazione in diminuzione pari alla minusvalenza fiscale. Da tale rettifica deriverebbe un credito per maggiori imposte versate, da chiedere a rimborso. La contribuente considera tale strumento alternativo alla richiesta di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.

Orientamento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non condivide la soluzione proposta. In via preliminare precisa che l’interpello non riguarda la deducibilità fiscale della minusvalenza, ma solo il mezzo utilizzabile per recuperare l’eventuale maggiore imposta versata.

L’Amministrazione richiama la circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, con la quale è stato chiarito che la dichiarazione integrativa "a favore" del contribuente, prevista dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, non può essere presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. La rettifica a favore deve quindi avvenire mediante una successiva dichiarazione presentata entro tale termine.

Rapporti con l’istanza di rimborso e giurisprudenza richiamata

L’Agenzia distingue la disciplina attuale da quella precedente alla modifica introdotta dal d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, che ha inserito il comma 8-bis all’art. 2 del d.P.R. n. 322/1998.

Viene osservato che l’orientamento della Cassazione sull’emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente mediante istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 riguarda la fase normativa anteriore al 1° gennaio 2002, cioè un periodo in cui non esistevano specifiche regole sui tempi e sulle modalità della rettifica favorevole. Sono richiamate, in particolare:

  • la sentenza delle Sezioni Unite n. 17394 del 6 dicembre 2002;
  • la risoluzione n. 12/E del 17 gennaio 2006;
  • la sentenza n. 4238 del 2 marzo 2004;
  • la sentenza n. 19480 del 29 settembre 2004.

Secondo tali precedenti, prima del 2001 la richiesta di rimborso poteva rettificare in senso favorevole la dichiarazione errata, non essendovi termini di decadenza diversi da quelli del rimborso stesso.

Conclusione

L’Agenzia conclude che, una volta decorso il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, non è più possibile presentare dichiarazioni integrative con esito favorevole per il contribuente. Per il caso di specie, quindi, la soluzione proposta non è accoglibile nei termini indicati.

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