Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18047/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza non trasferibile, tratto sul conto della società assicurativa, emesso in favore di una determinata beneficiaria e spedito mediante posta ordinaria. L'assegno veniva poi riscosso da un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, presentatosi allo sportello della società postale con documentazione identificativa ritenuta dall'emittente insufficientemente controllata. In primo grado la domanda risarcitoria dell'assicurazione era stata respinta; in appello il Tribunale aveva invece ritenuto la società postale responsabile per negligenza nell'identificazione del prenditore e aveva escluso che la scelta della mittente di usare la posta ordinaria avesse rilievo causale, compensando le spese. La società postale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1227 c.c. e 83 D.P.R. n. 156/1973, sostenendo che la spedizione del titolo con posta ordinaria, anziché con modalità assicurata, integrasse concorso di colpa della danneggiata secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 43 R.D. n. 1736/1933, 1218, 1176 e 1992 c.c. e della L. n. 445/2000, lamentando l'erronea affermazione della propria responsabilità per difetto di diligenza nell'identificazione del presentatore. L'assicurazione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla compensazione delle spese e ricorso incidentale condizionato sulla gravità della colpa e sulla nullità del libretto postale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale per difetto di specificità e perché non confrontato con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso ogni rilievo causale alla spedizione dell'assegno tramite posta ordinaria senza valutare, secondo i principi delle Sezioni Unite, se tale scelta avesse esposto il mittente a un rischio superiore a quello tollerabile secondo comune prudenza. Sono stati quindi cassati i capi della sentenza sul concorso di colpa e, per assorbimento, i motivi incidentali della resistente, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per valutare il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno

  • art. 83 D.P.R. n. 156/1973

    la sua violazione non basta, da sola, a fondare il concorso di colpa del mittente; occorre valutare concretamente il rischio assunto con la modalità di spedizione

  • art. 84 D.P.R. n. 156/1973

    richiamato per il regime della posta assicurata, ma non decisivo come norma applicabile ai rapporti con i terzi

  • art. 43 R.D. n. 1736/1933

    evocato per escludere che il possesso materiale del titolo da parte del presentatore basti a legittimare il pagamento al soggetto non legittimato

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale parametro della responsabilità contrattuale e della prova liberatoria dell'inadempimento

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    indicato come criterio di diligenza professionale dell'operatore nella identificazione del portatore del titolo

  • art. 1992 c.c.

    richiamato in relazione alla legittimazione all'esercizio del diritto incorporato nel titolo

  • L. n. 445/2000

    richiamata dalla ricorrente per sostenere l'idoneità dei documenti esibiti all'identificazione del soggetto

  • art. 91 c.p.c.

    dedotto nel ricorso incidentale sulle spese

  • art. 92 c.p.c.

    dedotto nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato per la necessità di specificare il fatto decisivo e gli atti rilevanti a pena di inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di assegno di traenza spedito al beneficiario, la scelta del mittente di utilizzare la posta ordinaria, anziché modalità di spedizione più sicure, può integrare concorso di colpa ex art. 1227 c.c. se essa espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello accettabile secondo le regole di comune prudenza.
  • Ai fini del concorso causale del danneggiato non è sufficiente il mero richiamo alla violazione delle norme postali: il giudice deve verificare in concreto, in relazione all'oggetto della spedizione e alle garanzie offerte dal mezzo prescelto, se la modalità adottata abbia inciso causalmente sull'evento dannoso.
  • La posta ordinaria comporta perdita del controllo sulla fase di trasmissione e della possibilità di verificare l'esito della spedizione; tale circostanza può rilevare come antecedente necessario dell'indebito pagamento quando il titolo venga sottratto e riscosso da un non legittimato.
  • La censura per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quale fatto storico decisivo sarebbe stato trascurato e dove esso sia stato dedotto o discusso nel processo.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e contesta argomenti secondari o meramente ulteriori della motivazione.
  • Nel pagamento di un titolo non trasferibile la diligenza dell'operatore negoziatore va valutata in termini professionali, ma la responsabilità del negoziatore non esclude, di per sé, il possibile concorso colposo del mittente nella formazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniInadempimento
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.