Cassazione Civile, Ordinanza n. 18047/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza non trasferibile, tratto sul conto della società assicurativa, emesso in favore di una determinata beneficiaria e spedito mediante posta ordinaria. L'assegno veniva poi riscosso da un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, presentatosi allo sportello della società postale con documentazione identificativa ritenuta dall'emittente insufficientemente controllata. In primo grado la domanda risarcitoria dell'assicurazione era stata respinta; in appello il Tribunale aveva invece ritenuto la società postale responsabile per negligenza nell'identificazione del prenditore e aveva escluso che la scelta della mittente di usare la posta ordinaria avesse rilievo causale, compensando le spese. La società postale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1227 c.c. e 83 D.P.R. n. 156/1973, sostenendo che la spedizione del titolo con posta ordinaria, anziché con modalità assicurata, integrasse concorso di colpa della danneggiata secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 43 R.D. n. 1736/1933, 1218, 1176 e 1992 c.c. e della L. n. 445/2000, lamentando l'erronea affermazione della propria responsabilità per difetto di diligenza nell'identificazione del presentatore. L'assicurazione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla compensazione delle spese e ricorso incidentale condizionato sulla gravità della colpa e sulla nullità del libretto postale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale per difetto di specificità e perché non confrontato con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso ogni rilievo causale alla spedizione dell'assegno tramite posta ordinaria senza valutare, secondo i principi delle Sezioni Unite, se tale scelta avesse esposto il mittente a un rischio superiore a quello tollerabile secondo comune prudenza. Sono stati quindi cassati i capi della sentenza sul concorso di colpa e, per assorbimento, i motivi incidentali della resistente, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1227 c.c.
richiamato per valutare il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno
art. 83 D.P.R. n. 156/1973
la sua violazione non basta, da sola, a fondare il concorso di colpa del mittente; occorre valutare concretamente il rischio assunto con la modalità di spedizione
art. 84 D.P.R. n. 156/1973
richiamato per il regime della posta assicurata, ma non decisivo come norma applicabile ai rapporti con i terzi
art. 43 R.D. n. 1736/1933
evocato per escludere che il possesso materiale del titolo da parte del presentatore basti a legittimare il pagamento al soggetto non legittimato
art. 1218 c.c.
richiamato quale parametro della responsabilità contrattuale e della prova liberatoria dell'inadempimento
art. 1176, comma 2, c.c.
indicato come criterio di diligenza professionale dell'operatore nella identificazione del portatore del titolo
art. 1992 c.c.
richiamato in relazione alla legittimazione all'esercizio del diritto incorporato nel titolo
L. n. 445/2000
richiamata dalla ricorrente per sostenere l'idoneità dei documenti esibiti all'identificazione del soggetto
art. 91 c.p.c.
dedotto nel ricorso incidentale sulle spese
art. 92 c.p.c.
dedotto nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato per la necessità di specificare il fatto decisivo e gli atti rilevanti a pena di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di assegno di traenza spedito al beneficiario, la scelta del mittente di utilizzare la posta ordinaria, anziché modalità di spedizione più sicure, può integrare concorso di colpa ex art. 1227 c.c. se essa espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello accettabile secondo le regole di comune prudenza.
- Ai fini del concorso causale del danneggiato non è sufficiente il mero richiamo alla violazione delle norme postali: il giudice deve verificare in concreto, in relazione all'oggetto della spedizione e alle garanzie offerte dal mezzo prescelto, se la modalità adottata abbia inciso causalmente sull'evento dannoso.
- La posta ordinaria comporta perdita del controllo sulla fase di trasmissione e della possibilità di verificare l'esito della spedizione; tale circostanza può rilevare come antecedente necessario dell'indebito pagamento quando il titolo venga sottratto e riscosso da un non legittimato.
- La censura per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quale fatto storico decisivo sarebbe stato trascurato e dove esso sia stato dedotto o discusso nel processo.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e contesta argomenti secondari o meramente ulteriori della motivazione.
- Nel pagamento di un titolo non trasferibile la diligenza dell'operatore negoziatore va valutata in termini professionali, ma la responsabilità del negoziatore non esclude, di per sé, il possibile concorso colposo del mittente nella formazione del danno.
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