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Sentenza

Sentenza del 26/05/2016 n. 1026 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni - Rettifica ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Necessità di procedere con apposito avviso di accertamento - Non sussiste se la rettifica non è stata effettuata in relazione ad un rapporto controverso, ma solo ad un errore risultante dalla dichiarazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella di pagamento relativa al recupero di un credito d'imposta riportato nella dichiarazione di un anno, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto notificare un apposito avviso di accertamento. Il credito, tuttavia, non era stato esposto nel quadro RM della dichiarazione relativa all'anno precedente; la rettifica derivava quindi da un errore rilevabile dalla dichiarazione e non da una controversia sulla spettanza sostanziale del credito.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La rettifica effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 era legittima, poiché riguardava un errore risultante direttamente dalla dichiarazione. In tali casi l'Amministrazione può procedere alla liquidazione e all'iscrizione a ruolo dell'imposta o della maggiore imposta senza emettere un autonomo avviso di accertamento. L'avviso sarebbe stato necessario soltanto se fosse stata contestata la spettanza del credito o, più in generale, la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 36 bis, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Prevede il controllo delle dichiarazioni per correggere errori materiali e, quando emerge un'imposta o una maggiore imposta, la relativa comunicazione al contribuente e l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto.

    La norma consente la liquidazione automatizzata o formale quando l'errore risulta direttamente dai dati dichiarati, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento.

  • Disciplina dell'avviso di accertamento

    L'avviso di accertamento è necessario quando l'Amministrazione contesta la violazione delle norme sui presupposti o sulla misura dell'obbligazione tributaria, ad esempio la spettanza sostanziale di un credito d'imposta; non è invece richiesto per correggere un errore meramente dichiarativo o materiale rilevabile dalla dichiarazione.

Massime di principio

  • Il controllo ex art. 36 bis può essere utilizzato per correggere errori evidenti e desumibili direttamente dalla dichiarazione, come l'omessa indicazione di un dato necessario al riporto di un credito.
  • La cartella di pagamento può essere legittimamente emessa senza previo avviso di accertamento quando l'Amministrazione si limita a liquidare una maggiore imposta risultante dal controllo formale della dichiarazione.
  • Occorre distinguere tra errore dichiarativo e contestazione sostanziale: nel primo caso è normalmente sufficiente la procedura di liquidazione; nel secondo è necessario un atto impositivo motivato, generalmente un avviso di accertamento.
  • La mancata esposizione di un credito nel quadro o nella dichiarazione prevista dalla legge può impedire il suo riporto, anche se il contribuente ne rivendica l'esistenza sostanziale.
  • La contestazione della mancata emissione dell'avviso di accertamento non è fondata se l'Amministrazione non ha negato la spettanza del credito in astratto, ma ha rilevato soltanto la sua irregolare indicazione nelle dichiarazioni.

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