Cassazione Civile, Sentenza n. 18073/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale (sez. staccata di Pescara) che aveva rigettato l'appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pescara: la società contestava tre avvisi di accertamento IRAP relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei ruoli relativi agli accertamenti, ha versato le somme dovute e ha comunicato la rinuncia ai giudizi pendenti chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse della ricorrente, rilevando che, sebbene la documentazione non consentisse una immediata riconciliazione degli atti, le istanze e i pagamenti prodotti manifestavano in modo inequivoco l'assenza di interesse ad una pronuncia sul merito. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate. Il Collegio ha altresì escluso l'applicabilità dei presupposti dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. n. 228/2012) in quanto si è trattato di una sola sopravvenuta perdita d'interesse.
Norme richiamate
decreto-legge n. 193 del 2016, art. 6, comma 2
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
L'adesione alla definizione agevolata è stata ritenuta comportamento idoneo a comportare la rinuncia ai giudizi pendenti e il pagamento degli importi dovuti, con conseguente perdita di interesse all'accertamento giudiziale
decreto-legge n. 193 del 2016, art. 6, comma 3
art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
La comunicazione e la quietanza di pagamento prodotte nell'ambito della procedura di definizione agevolata sono state considerate rilevanti per accertare l'effettiva esecuzione della definizione e la perdita d'interesse al giudizio
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Il Collegio ha escluso l'applicabilità dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, rilevando che la causa di inammissibilità è la sopravvenuta perdita d'interesse e non le fattispecie disciplinate da quella norma
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata e paga le somme dovute rinunciando ai giudizi pendenti, il giudizio in corso può essere dichiarato estinto o il ricorso inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse.
- La manifestazione inequivoca di perdita di interesse (adesione, pagamento e istanza di rinuncia) è sufficiente anche se la documentazione non riconcilia immediatamente tutti gli atti; tuttavia è consigliabile produrre documentazione chiara e riconducibile agli accertamenti impugnati.
- È buona prassi che la rinuncia ai giudizi sia espressamente prevista nella procura agli difensori o che la parte indichi chiaramente la volontà di rinunciare ai mezzi di impugnazione, per evitare dubbi sull'efficacia della manifestazione di volontà processuale.
- In caso di estinzione del giudizio per perdita d'interesse le spese possono essere compensate; va valutata la richiesta di compensazione già in sede di istanza di estinzione.
- La mera sopravvenuta perdita d'interesse non implica automaticamente l'applicabilità di tutte le norme processuali speciali (es. art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002); occorre verificare i presupposti normativi specifici prima di invocarne gli effetti.
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