Sentenza del 16/03/2017 n. 454 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Mezzi pubblicitari di un Istituto di vigilanza - Esenzione dell'imposta sulla pubblicità - Apposizione di marchi sugli automezzi - Regolamento della Questura relativamente agli automezzi di un Istituto di vigilanza- Finalità di un logo di un Istituto di vigilanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i loghi e i contrassegni presenti sugli automezzi non avessero finalità promozionale o commerciale, ma fossero apposti per adempiere agli obblighi di identificazione e sicurezza previsti dalla normativa e dal regolamento della Questura. Tali segni servivano a distinguere i veicoli dell'istituto da quelli delle forze di polizia e a consentire lo svolgimento efficace dell'attività di vigilanza. Mancando quindi lo scopo di promuovere beni o servizi, difettava il presupposto dell'imposta; in subordine, ricorreva l'esenzione prevista per le esposizioni obbligatorie per legge o regolamento.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che i marchi apposti sugli automezzi dell'istituto assolvevano principalmente a una funzione identificativa e di sicurezza, imposta dalla disciplina di settore e dalle prescrizioni della Questura, anziché a una funzione pubblicitaria. L'assenza di finalità promozionale esclude il presupposto dell'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/1993; inoltre, l'esposizione obbligatoria beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 17 dello stesso decreto, nel rispetto dei limiti dimensionali applicabili.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. 507/1993
La pubblicità presuppone l'esposizione di messaggi diretti a promuovere la domanda di beni o servizi. Se il segno è apposto esclusivamente per identificazione, sicurezza o adempimento di obblighi normativi, manca la finalità promozionale e quindi il presupposto impositivo.
Art. 17 del D.Lgs. 507/1993
Prevede l'esenzione dall'imposta per le esposizioni obbligatorie in forza di legge o regolamento, purché, quando le dimensioni non siano espressamente stabilite, non superino il limite di mezzo metro quadrato.
Art. 13 del D.Lgs. 597/1993
La norma speciale relativa agli automezzi limita a due i marchi apponibili, secondo quanto richiamato nella decisione.
Regolamento della Questura di Torino sugli automezzi degli istituti di vigilanza
Impone che i veicoli siano identificabili e non confondibili con quelli degli organi di polizia, demandando al Questore l'approvazione di forme e dimensioni dei contrassegni. La necessità di rendere il mezzo riconoscibile da ogni prospettiva può giustificare l'apposizione dei contrassegni sui diversi lati del veicolo.
Massime di principio
- Per stabilire se un logo o una scritta sia soggetto all'imposta sulla pubblicità occorre valutare concretamente la sua finalità effettiva, non soltanto la sua astratta idoneità a richiamare l'attenzione o a trasmettere un messaggio.
- Un contrassegno imposto da legge, regolamento o autorità amministrativa per finalità di identificazione, sicurezza o ordine pubblico non assume natura pubblicitaria quando manca un autonomo intento promozionale.
- L'esenzione o l'esclusione dall'imposta richiede comunque il rispetto delle forme, delle quantità e dei limiti dimensionali previsti dalla disciplina applicabile.
- La presenza del nome o del logo dell'operatore non determina automaticamente l'imponibilità: è necessario verificare se il segno svolga una funzione commerciale autonoma oppure sia indispensabile per l'esercizio dell'attività regolamentata.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare l'obbligo normativo o regolamentare, le prescrizioni dell'autorità competente, le dimensioni dei contrassegni e la loro funzione identificativa, così da distinguere l'adempimento pubblicitario dall'attività promozionale.
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