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Sentenza

Sentenza del 16/03/2017 n. 454 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Mezzi pubblicitari di un Istituto di vigilanza - Esenzione dell'imposta sulla pubblicità - Apposizione di marchi sugli automezzi - Regolamento della Questura relativamente agli automezzi di un Istituto di vigilanza- Finalità di un logo di un Istituto di vigilanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che i loghi e i contrassegni presenti sugli automezzi non avessero finalità promozionale o commerciale, ma fossero apposti per adempiere agli obblighi di identificazione e sicurezza previsti dalla normativa e dal regolamento della Questura. Tali segni servivano a distinguere i veicoli dell'istituto da quelli delle forze di polizia e a consentire lo svolgimento efficace dell'attività di vigilanza. Mancando quindi lo scopo di promuovere beni o servizi, difettava il presupposto dell'imposta; in subordine, ricorreva l'esenzione prevista per le esposizioni obbligatorie per legge o regolamento.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che i marchi apposti sugli automezzi dell'istituto assolvevano principalmente a una funzione identificativa e di sicurezza, imposta dalla disciplina di settore e dalle prescrizioni della Questura, anziché a una funzione pubblicitaria. L'assenza di finalità promozionale esclude il presupposto dell'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/1993; inoltre, l'esposizione obbligatoria beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 17 dello stesso decreto, nel rispetto dei limiti dimensionali applicabili.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.Lgs. 507/1993

    La pubblicità presuppone l'esposizione di messaggi diretti a promuovere la domanda di beni o servizi. Se il segno è apposto esclusivamente per identificazione, sicurezza o adempimento di obblighi normativi, manca la finalità promozionale e quindi il presupposto impositivo.

  • Art. 17 del D.Lgs. 507/1993

    Prevede l'esenzione dall'imposta per le esposizioni obbligatorie in forza di legge o regolamento, purché, quando le dimensioni non siano espressamente stabilite, non superino il limite di mezzo metro quadrato.

  • Art. 13 del D.Lgs. 597/1993

    La norma speciale relativa agli automezzi limita a due i marchi apponibili, secondo quanto richiamato nella decisione.

  • Regolamento della Questura di Torino sugli automezzi degli istituti di vigilanza

    Impone che i veicoli siano identificabili e non confondibili con quelli degli organi di polizia, demandando al Questore l'approvazione di forme e dimensioni dei contrassegni. La necessità di rendere il mezzo riconoscibile da ogni prospettiva può giustificare l'apposizione dei contrassegni sui diversi lati del veicolo.

Massime di principio

  • Per stabilire se un logo o una scritta sia soggetto all'imposta sulla pubblicità occorre valutare concretamente la sua finalità effettiva, non soltanto la sua astratta idoneità a richiamare l'attenzione o a trasmettere un messaggio.
  • Un contrassegno imposto da legge, regolamento o autorità amministrativa per finalità di identificazione, sicurezza o ordine pubblico non assume natura pubblicitaria quando manca un autonomo intento promozionale.
  • L'esenzione o l'esclusione dall'imposta richiede comunque il rispetto delle forme, delle quantità e dei limiti dimensionali previsti dalla disciplina applicabile.
  • La presenza del nome o del logo dell'operatore non determina automaticamente l'imponibilità: è necessario verificare se il segno svolga una funzione commerciale autonoma oppure sia indispensabile per l'esercizio dell'attività regolamentata.
  • In caso di contestazione, è opportuno documentare l'obbligo normativo o regolamentare, le prescrizioni dell'autorità competente, le dimensioni dei contrassegni e la loro funzione identificativa, così da distinguere l'adempimento pubblicitario dall'attività promozionale.

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