Sentenza n. 12898/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento, partecipato via email al ricorrente in data 7 novembre 2025, con il quale l'INPS, Filiale Metropolitana -OMISSIS-, ha certificato e quantificato il TFS asseritamente dovuto al predetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di quantificazione del TFS spettante, con liquidazione del solo supplemento relativo al servizio prestato nella magistratura amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionato pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere cessato il servizio nella Polizia di Stato con 35 anni di anzianità contributiva e avere percepito il relativo TFS, era stato collocato a riposo dal ruolo di Consigliere di Stato dopo ulteriori 13 anni e 1 mese di servizio. Chiedeva quindi la riliquidazione del TFS sull'intero periodo lavorativo, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973. L'INPS aveva invece liquidato il solo supplemento per il nuovo servizio, ritenendo più favorevole tale soluzione sulla base di un calcolo che detraeva il TFS già corrisposto applicando il tasso fisso del 4,25% per tutto il periodo successivo alla prima liquidazione. Il ricorrente deduceva: 1) travisamento dei fatti, violazione dell'art. 13 della legge n. 1139/1957, dell'art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973 e dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, poiché l'INPS aveva applicato l'art. 8 del R.D.L. n. 395/1946 e utilizzato un criterio errato per il calcolo degli interessi; 2) violazione dell'art. 1, allegato G), della legge n. 56/2025, poiché l'art. 8 del R.D.L. n. 395/1946 era stato abrogato con effetto dal 9 maggio 2025, anteriormente al provvedimento impugnato. L'INPS eccepiva il difetto di interesse, sosteneva la correttezza del supplemento e invocava la clausola di salvaguardia della legge n. 56/2025.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, rilevando che il ricorrente contestava concretamente sia la base giuridica sia il quantum della liquidazione e che l'annullamento avrebbe potuto condurre a un trattamento più favorevole. Ha accolto il primo motivo: l'art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973 costituisce la disciplina generale della riliquidazione per il dipendente pubblico nuovamente assunto dopo avere maturato il diritto al TFS; il confronto con il supplemento può giustificare quest'ultimo solo se effettivamente più favorevole. Il limite del 4,25% previsto per gli interessi sulla prestazione già corrisposta opera come limite massimo e non come tasso fisso: la detrazione deve essere calcolata applicando il saggio legale vigente nei singoli periodi, senza superare il 4,25%. L'uso del tasso fisso aveva quindi artificiosamente aumentato la detrazione e viziato il giudizio di convenienza compiuto dall'INPS. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che l'art. 8 del R.D.L. n. 395/1946 era stato espressamente abrogato dal 9 maggio 2025 e non poteva fondare un provvedimento adottato il 7 novembre 2025. La clausola di salvaguardia preserva gli effetti dei provvedimenti già adottati prima dell'abrogazione, ma non consente l'applicazione pro futuro della norma abrogata. Il TAR ha annullato il provvedimento, accertato il diritto alla riliquidazione del TFS sull'intero servizio di 48 anni, con detrazione del TFS già corrisposto e interessi calcolati al saggio legale pro tempore vigente entro il limite del 4,25%, e ordinato all'INPS una nuova liquidazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi
Disciplina generale della riliquidazione del TFS per il dipendente pubblico che, dopo avere maturato il diritto all'indennità, sia nuovamente assunto; il confronto con il supplemento può operare solo quando quest'ultimo risulti realmente più favorevole.
art. 8 R.D.L. 20 maggio 1946, n. 395
Disciplina del supplemento di indennità richiamata dall'INPS, ma abrogata con effetto dal 9 maggio 2025 e quindi non applicabile per fondare il provvedimento adottato successivamente.
art. 13 legge 25 novembre 1957, n. 1139
Prevede l'applicazione residuale della disciplina del supplemento nelle ipotesi di reiscrizione inferiore al biennio o quando essa risulti più favorevole, senza derogare al corretto criterio di riliquidazione generale.
art. 1, allegato G), legge 7 aprile 2025, n. 56
Ha abrogato espressamente l'art. 8 del R.D.L. n. 395/1946 dal 9 maggio 2025.
art. 1, comma 3, legge 7 aprile 2025, n. 56
restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo
La clausola conserva gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati prima dell'abrogazione, ma non mantiene l'applicabilità pro futuro della norma abrogata a fattispecie non ancora definite.
art. 15 disposizioni preliminari al codice civile
Il principio lex posterior derogat priori impedisce di applicare pro futuro una disposizione espressamente abrogata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella riliquidazione del TFS prevista dall'art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973, il trattamento deve essere calcolato sull'intero servizio pubblico complessivamente prestato, detraendo l'indennità già corrisposta per il precedente rapporto, quando il nuovo servizio abbia avuto durata almeno biennale e sussistano gli altri presupposti normativi.
- Il tasso del 4,25% previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973 opera come limite massimo degli interessi legali da applicare sulla prestazione di TFS già corrisposta, non come tasso fisso applicabile per l'intero periodo: la detrazione deve seguire il saggio legale pro tempore vigente, senza superare il 4,25%.
- La valutazione comparativa tra riliquidazione integrale e supplemento è illegittima se fondata su una detrazione degli interessi calcolata applicando un tasso fisso superiore al saggio legale vigente nei periodi considerati, poiché tale criterio altera artificialmente il risultato economico.
- L'abrogazione espressa di una disposizione impedisce la sua applicazione pro futuro a provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore dell'abrogazione; una clausola che fa salvi gli effetti provvedimentali conserva gli effetti degli atti già adottati, ma non attribuisce efficacia ultrattiva alla norma abrogata.
- Sussiste l'interesse a ricorrere quando il privato contesta la base giuridica e i criteri di calcolo dell'atto di liquidazione e l'eventuale annullamento può condurre a una rideterminazione economicamente più favorevole, anche se l'importo originariamente liquidato non è contestato come errore aritmetico.
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