Cassazione Civile, Ordinanza n. 13039/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un credito per conguaglio di prestazioni sanitarie specialistiche erogate nel 2003-2004 e documentate da fatture emesse il 31 dicembre 2005. La società creditrice otteneva decreto ingiuntivo per euro 156.525,00 oltre accessori nei confronti dell'azienda ospedaliera. L'opposizione dell'azienda veniva rigettata in primo grado, ma la Corte d'appello di Roma riformava integralmente la decisione e accoglieva l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'invio, nel 2008, della richiesta tramite il procedimento previsto dalla DGR Lazio n. 162/2008 non integrasse atto interruttivo della prescrizione, perché assimilabile all'invio di fatture e non assistito dai requisiti ritenuti necessari dalla giurisprudenza per produrre effetti interruttivi. La società creditrice ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., dell'art. 1, comma 180, l. n. 311/2004 e dell'art. 1219 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente confuso il procedimento regionale di certificazione/pagamento dei crediti con la semplice emissione di fattura e che la richiesta inoltrata secondo quel procedimento valesse come messa in mora, sicché il credito non sarebbe stato prescritto al momento della notifica del decreto monitorio nel 2017. L'azienda ospedaliera resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una mera contrapposizione all'interpretazione data dalla Corte d'appello alla DGR Lazio n. 162/2008, senza specificare in modo pertinente quali norme ermeneutiche sarebbero state violate né prospettare un vero vizio di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo. Secondo la Corte, l'interpretazione dell'atto amministrativo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione mediante la sola diversa lettura del documento. Conseguentemente, non è stato esaminato il ricorso incidentale condizionato, dichiarato inefficace. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come norma di ermeneutica contrattuale, ma il ricorrente si è limitato a invocarla in modo generico senza indicare specifiche violazioni idonee a superare l'accertamento di merito sulla portata della DGR regionale.
artt. 1362 e seguenti c.c.
Le regole interpretative sono rilevanti solo se la censura di legittimità indica puntualmente la violazione delle singole norme ermeneutiche; non basta contrapporre una diversa interpretazione del testo esaminato dal giudice di merito.
art. 1219 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la richiesta inoltrata secondo la procedura regionale integrasse messa in mora e quindi atto interruttivo della prescrizione.
art. 1, comma 180, legge n. 311/2004
Richiamato come base normativa del piano di rientro e del procedimento regionale per la certificazione e il pagamento dei crediti sanitari pregressi.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte ricorda che la violazione delle regole ermeneutiche è censurabile in cassazione solo come vizio di violazione di legge, ma non quando la doglianza si risolve nella mera contestazione del risultato interpretativo.
art. 360 n. 5 c.p.c.
L'interpretazione dell'atto amministrativo può essere censurata anche per omesso esame di un fatto decisivo, ma non attraverso una semplice differente lettura del documento.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato per la trattazione del ricorso in Adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
d.m. n. 55/2014
Usato come parametro per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo o di un documento rilevante ai fini della decisione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa del testo.
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici richiede l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate e delle ragioni della violazione; è inammissibile il motivo che si risolva in una generica critica del risultato interpretativo.
- L'effetto interruttivo della prescrizione non può essere affermato in via automatica per il solo invio di una richiesta o di una fattura, se il giudice di merito accerta, con motivazione plausibile, che l'atto non integra una vera costituzione in mora o non presenta i requisiti necessari previsti dall'ordinamento o dalla disciplina del rapporto.
- Nel giudizio di cassazione, la mera contrapposizione di una diversa interpretazione del documento o della clausola esaminata dal giudice di merito non integra di per sé un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12855/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12856/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12858/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12859/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12860/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12861/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →