Cassazione Civile, Ordinanza n. 01779/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento deducendo di non avere mai ricevuto gli atti presupposti (cartelle e avvisi di accertamento). I giudici di merito avevano però dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, perché il ricorrente non aveva depositato le ricevute di notificazione nel formato ritenuto necessario. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 156 c.p.c. per non avere i giudici applicato il principio del raggiungimento dello scopo, poiché la controparte si era comunque costituita, e la violazione delle norme sul processo tributario telematico, sostenendo di avere depositato copie delle ricevute PEC e di non poter produrre il formato richiesto. La censura ruotava quindi attorno alla sufficienza probatoria del deposito in formato PDF di messaggi PEC e ricevute di invio/consegna ai fini della prova della tempestiva notifica del ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, affermando che la documentazione prodotta in formato PDF, relativa alla notifica via PEC del ricorso introduttivo, era idonea a provare la tempestiva instaurazione del giudizio, soprattutto perché la controparte si era costituita e non aveva contestato la conformità delle copie agli originali, anzi aveva riconosciuto di avere ricevuto il ricorso. La declaratoria di inammissibilità pronunciata nei gradi di merito è stata quindi censurata per eccesso di formalismo e per errata applicazione delle regole sulla prova della notifica telematica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l'esame del merito della controversia.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
la nullità dell'atto non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo; la costituzione della controparte è indice del raggiungimento dello scopo e impedisce un formalismo che conduca all'inammissibilità quando la notificazione abbia comunque prodotto il suo effetto processuale
art. 360 c.p.c.
è stato invocato come parametro del ricorso per cassazione per la dedotta violazione di legge processuale
art. 139 d.l. n. 98 del 2011
richiamato come base normativa della disciplina del processo tributario telematico e delle modalità di deposito degli atti notificati via PEC
L. n. 111 del 2011
conversione del d.l. n. 98 del 2011, richiamata per la disciplina del processo tributario telematico
d.M. 4 agosto 2015
indica i formati consentiti per atti processuali e documenti informatici allegati; la Corte rileva che erano ammessi anche formati diversi da quelli ritenuti indispensabili dai giudici di merito, purché conformi agli standard previsti
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale termine decadenziale da controllare tramite la prova della tempestiva notificazione del ricorso
artt. 4, 6 e 9 d.P.R. n. 68 del 2005
insieme alle norme del CAD, garantiscono certezza della ricezione, provenienza, integrità e autenticità della trasmissione via PEC
artt. 45 e 48 d.lgs. n. 82 del 2005
il codice dell'amministrazione digitale è richiamato per affermare il valore probatorio e certificativo del sistema PEC
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
in tema di deposito di copie analogiche non autenticate di messaggi PEC e relata, il controricorrente deve disconoscere la conformità agli originali per contestarne l'efficacia probatoria
art. 2719 c.c.
richiamato per analogia al regime probatorio delle copie analogiche di documenti informatici e alla necessità del disconoscimento della conformità
art. 149 c.p.c.
evocato in parallelo alla notifica postale, per il confronto con la disciplina probatoria dell'avviso di ricevimento
art. 6 CEDU
utilizzato per affermare che le regole processuali non possono tradursi in un formalismo eccessivo che ostacoli l'accesso effettivo al giudice
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la sanzione di inammissibilità non può essere applicata in modo puramente formalistico quando la notificazione dell'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e la controparte si sia costituita, salvo specifica contestazione della regolarità o conformità della documentazione prodotta.
- Ai fini della prova della notificazione telematica di un ricorso introduttivo, il deposito di copie semplici dei messaggi PEC e delle relative ricevute può essere sufficiente se la controparte non disconosce la conformità agli originali e non contesta l'effettiva ricezione dell'atto.
- Nel processo tributario telematico la documentazione della notifica deve essere valutata secondo i formati e gli standard tecnici consentiti dalla disciplina vigente, senza richiedere un supporto documentale diverso o più gravoso di quello ammesso dalla normativa tecnica applicabile ratione temporis.
- Il giudice di merito deve interpretare le regole sul deposito degli atti telematici in modo conforme ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di divieto di eccessivo formalismo, valorizzando la funzione sostanziale della prova della notificazione rispetto al solo rispetto formale del formato.
- Quando la parte destinataria della notificazione telematica si costituisce e riconosce di avere ricevuto l'atto, la prova della tempestività e della regolarità della notifica non può essere negata per la mera assenza di un formato documentale ritenuto preferibile dal giudice, se la documentazione prodotta consente comunque di verificare l'evento notificatorio.
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