Ordinanza n. 1342/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del Decreto n. 0034263-2026/12490/DS10 emesso in data 02.02.2026 dal Capo del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, e notificato in data 04.02.2026, con il quale nei riguardi dell’Agente scelto -OMISSIS- nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS- addetto alla Casa di Reclusione di Carinola, è stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio dalla data del 3 settembre 2025, data dell’avvenuta notifica del decreto del 3 settembre 2025 n.-OMISSIS- di sospensione cautelare dal servizio, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di destituzione dal servizio adottato dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, con decorrenza dalla data di notificazione del precedente provvedimento di sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio gli addebiti disciplinari né i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che il ricorrente contestava la valutazione amministrativa dei fatti ascrittigli e la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità degli addebiti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, la valutazione compiuta dall’Amministrazione in ordine ai fatti contestati non è apparsa manifestamente irragionevole né la sanzione manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità degli addebiti. L’ordinanza non definisce il merito della controversia, ma nega la sospensione dell’efficacia del decreto di destituzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta poiché il ricorso non presentava apprezzabili profili di fondatezza e non risultava necessario sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di una sanzione disciplinare può essere negata quando la valutazione amministrativa dei fatti contestati non risulti manifestamente irragionevole e la sanzione non appaia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità degli addebiti.
- Il sindacato cautelare sulle valutazioni dell’amministrazione in materia disciplinare non conduce alla sostituzione del giudice all’autorità amministrativa, ma verifica almeno l’assenza di manifesta irragionevolezza e di manifesta sproporzione della misura adottata.
Come è indicizzato
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