Cassazione Civile, Sentenza n. 34911/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2009. Il ricorrente contestava, con cinque motivi articolati: nullita della cartella perche il ruolo sarebbe stato formato da un dirigente decaduto in forza della sentenza Corte Costituzionale n.37/2015; violazione dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione in ordine ai poteri del soggetto che ha formato il ruolo e alla data di esecutivita del ruolo; omessa produzione dei documenti attestanti tali poteri e la data di esecutivita; illegittimita della notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; assenza dell'avviso bonario preventivo cui sarebbe seguita la cartella e conseguente perdita del beneficio di riduzione delle sanzioni; contestazione dell'imposizione IRAP sullo studio associato per inesistenza di autonoma organizzazione dedotta dalla mancanza di spese per personale e dal rapporto ammortamenti/compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata ex art.6 d.l. n.193/2016, rinunciando ai giudizi pendenti relativi ai carichi interessati e avendo pagato quanto dovuto. Per tale motivo e per la mancanza di prova documentale della definizione agevolata, la Corte non ha esaminato nel merito i motivi di doglianza e ha compensato le spese di lite. Inoltre la Corte ha rilevato che, in caso di sopravvenuta inammissibilita per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cosiddetto doppio contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.42
Richiamata dal ricorrente in ordine alla presunta nullita della cartella per vizi relativi al soggetto che ha formato il ruolo; la Corte non ha pero' risolto il punto nel merito a causa dell'inammissibilita del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente), art.7
Invocata dal ricorrente in relazione ai principi di correttezza e trasparenza; la questione non e' stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse
Codice civile, art.2697
Riferito all'onere della prova: il ricorrente sosteneva che l'amministrazione non aveva provato i poteri del soggetto che ha formato il ruolo e la data di esecutivita'; la Corte non si e' pronunciata sul merito per inammissibilita
D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.26
Norma che disciplina la notifica delle cartelle di pagamento; la C.t.r. aveva ritenuto regolare la notifica effettuata dal concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e tale valutazione non e' stata annullata in cassazione a causa della sopravvenuta carenza di interesse
Legge 27 luglio 2000, n.212, art.6 comma 5
Richiamata dal ricorrente relativamente all'assunto che la cartella doveva essere preceduta dall'avviso bonario; la questione non e' stata risolta nel merito
Legge 23 dicembre 1996, n.662 e d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446
Riferite alle norme IRAP e ai criteri per individuare l'autonoma organizzazione; la C.t.r. aveva ritenuto che la pluralita degli associati, i compensi e le spese dichiarate non escludevano l'autonoma organizzazione, ma la Corte di cassazione non ha deciso sul merito per inammissibilita
D.L. n.193/2016, art.6
Norma sulla definizione agevolata dei carichi pendenti: la dichiarazione di adesione alla definizione e il pagamento hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e l'inammissibilita del ricorso in cassazione
Codice di procedura civile, art.360
Fondamento dei motivi di cassazione (vizio di motivazione, falsa applicazione di norme, violazione dell'onere della prova): la Corte ha valutato i motivi alla luce dell'inammissibilita per sopravvenuta carenza di interesse e non e' entrata nel merito delle censure
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata ex art.6 d.l. n.193/2016, rinunciando espressamente ai giudizi pendenti e pagando i dovuti importi, il giudizio di cassazione puo' divenire inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e' normalmente ritenuta valida ai sensi dell'art.26 D.P.R. n.602/1973 salvo prova contraria documentale
- L'onere della prova circa i poteri del soggetto che ha formato il ruolo e la data di esecutivita grava sull'Amministrazione; tuttavia il giudice richiede documentazione probatoria e in assenza di interesse sopravvenuto non entrera' nel merito
- Nel contesto IRAP per studi associati, la mera mancanza di spese per personale non e' automaticamente decisiva per escludere l'autonoma organizzazione: vanno valutati complessivamente pluralita dei soggetti, entita dei compensi, spese e struttura operativa
- La legittimazione di Equitalia/Concessionario nel giudizio e' generalmente limitata alle questioni attinenti alla regolarita formale della cartella; le contestazioni di merito sull'imposizione spettano all'ente creditore
- In caso di sopravvenuta inammissibilita per definizione agevolata, i giudici possono compensare le spese e non e' sempre dovuto il cosiddetto doppio contributo unificato
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