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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13076 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva utilizzato nel 2002 il credito d’imposta previsto dalla legge n. 388/2000, art. 8, durante il periodo in cui il D.L. n. 253/2002 ne aveva sospeso la fruizione. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole alla società, sostenendo che la successiva legge n. 289/2002 aveva fatto salvi gli effetti prodotti durante la sospensione e consentiva quindi il recupero del credito indebitamente compensato. La società ha proposto ricorso incidentale, lamentando l’omessa pronuncia sulla non applicazione delle sanzioni, sull’ignoranza inevitabile e sulla violazione dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile, oltre che infondato, il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che l’abrogazione del D.L. n. 253/2002 non aveva effetto retroattivo e lasciava salvi gli effetti della sospensione già verificatisi; pertanto, il credito utilizzato durante il periodo di sospensione era indebitamente compensato e poteva essere recuperato. La Corte ha inoltre ritenuto non configurabile un’incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni. La sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 388/2000, art. 8

    Prevedeva il credito d’imposta per nuovi investimenti realizzati da imprese in aree svantaggiate.

  • D.L. n. 253/2002, artt. 1 e 2

    Aveva sospeso temporaneamente la fruizione del credito d’imposta. Gli effetti prodotti durante il periodo di efficacia della sospensione sono rimasti validi anche dopo la successiva abrogazione.

  • Legge n. 289/2002, art. 62, comma 7

    Ha abrogato le disposizioni del D.L. n. 253/2002 prima della conversione, facendo tuttavia salvi gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti durante la vigenza del decreto.

  • Legge n. 289/2002, art. 95

    È stata interpretata nel senso di confermare la rilevanza degli effetti della sospensione e di impedire l’utilizzo del credito nel periodo interessato.

  • Legge n. 212/2000, art. 3, comma 2

    Il termine minimo di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente per gli adempimenti non ha carattere costituzionale e la sua inosservanza da parte di una legge successiva non determina, di per sé, l’illegittimità della disciplina né impedisce la successione delle leggi nel tempo.

  • Legge n. 289/2002, art. 62, comma 1, lett. e

    Imponeva la presentazione del modello CVS entro il 28 febbraio 2003, a pena di decadenza dal beneficio. Tale comunicazione costituiva un onere obbligatorio e non una facoltà.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6

    Consente l’esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa, distinta dalla mera ignoranza o dall’errata interpretazione soggettiva del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 56

    Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello dall’appellato vittorioso; in mancanza, si presumono rinunciate.

  • Codice di procedura civile, art. 346

    La parte vittoriosa che intenda ottenere l’esame di domande o eccezioni non accolte o non esaminate deve riproporle espressamente nel giudizio d’appello, altrimenti esse si intendono rinunciate.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza senza rinvio e di decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale sospende temporaneamente la fruizione di un’agevolazione e una legge successiva la abroga facendo salvi gli effetti già prodotti, l’abrogazione non sana retroattivamente gli utilizzi effettuati durante il periodo di sospensione.
  • L’utilizzo di un credito d’imposta durante un periodo di sospensione espressamente previsto dalla legge può legittimare il recupero dell’importo da parte dell’amministrazione finanziaria, anche se la norma sospensiva non è stata successivamente convertita o è stata abrogata.
  • Gli adempimenti formali previsti a pena di decadenza, come la presentazione di una comunicazione obbligatoria entro un termine determinato, devono essere rispettati anche quando l’investimento agevolato è stato effettivamente realizzato.
  • La mancata conoscenza della disciplina o una sua interpretazione errata non esclude automaticamente le sanzioni. È necessario dimostrare una vera incertezza normativa oggettiva, caratterizzata dall’impossibilità, per qualsiasi interprete diligente, di individuare con sicurezza la regola applicabile.
  • Le questioni non esaminate o assorbite in primo grado devono essere riproposte in modo specifico in appello dall’appellato che intenda conservarle; il semplice richiamo alla richiesta di conferma della sentenza non è sufficiente.
  • In presenza di una disciplina fiscale complessa, occorre distinguere tra tutela dell’affidamento del contribuente e successione ordinaria delle leggi nel tempo: la prima non impedisce l’applicazione di nuovi obblighi o termini quando questi operano per il futuro.

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