Ordinanza n. 1485/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Ordinanza n. 97 del 25.2.2026 avente ad oggetto “la cessazione dell’attività di residenza alberghiera di cui all’autorizzazione n. 1064 del 8.3.1999 e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande tipologia B di cui all’autorizzazione numero 969 del 26.2.1998, svolte nei locali siti alla Via Miliscola 193-Pozzuoli (NCEU foglio 77, p.lla 87”; b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione dell’attività di residenza alberghiera e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore attività ricettiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che disponeva la cessazione di due attività esercitate in un immobile sito nel territorio comunale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifica le censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. In sede cautelare, la ricorrente ha rappresentato un pregiudizio derivante dalla cessazione delle attività e ha depositato documentazione relativa all’accesso alla procedura di concordato preventivo, chiedendo un termine per il deposito della proposta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale impugnata. La decisione è stata motivata dalla pendenza della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza della società: il giudice fallimentare aveva disposto, tra l’altro, la sospensione per sessanta giorni delle azioni esecutive e cautelari. Nelle more della definizione del giudizio di merito, il TAR ha ritenuto opportuno consentire la prosecuzione dell’attività aziendale, ritenendo che il pregiudizio prospettato potesse essere neutralizzato mediante la sospensione dell’atto, all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 18 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha accolto l’istanza e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la pendenza di una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza dell’impresa può rilevare nel bilanciamento degli interessi, quando la sospensione dell’atto amministrativo sia necessaria a consentire provvisoriamente la prosecuzione dell’attività aziendale nelle more della definizione del giudizio di merito.
- La sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente possa essere neutralizzato mediante la misura cautelare e il bilanciamento degli interessi contrapposti risulti favorevole alla conservazione provvisoria della situazione aziendale.
Come è indicizzato
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