Sentenza del 24/12/2021 n. 1599 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - Accertamento sintetico - Redditometro - Indicazione dei fatti indice di capacità contributiva - Sufficiente - Prova contraria - Grava sul contribuente - Inesistenza del maggior reddito accertato - Dimostrazione origine della provvista per i costi contestati - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento sintetico IRPEF tramite redditometro: l'Amministrazione finanziaria ha indicato nell'atto i fatti indizio di capacità contributiva e lo scostamento rispetto al reddito dichiarato, determinando un maggior reddito. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo l'inesistenza o diversa entità del maggior reddito.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che la motivazione dell'atto dell'Amministrazione è sufficiente quando indica i fatti indizio di capacità contributiva e il relativo scostamento; non sono necessarie ulteriori allegazioni da parte dell'ufficio. Ha quindi affermato che grava sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza o la diversa misura del maggior reddito accertato, ad esempio dimostrando l'origine della provvista con la quale sono stati sostenuti i costi considerati. In mancanza di tale prova, l'accertamento è stato confermato a favore dell'Amministrazione.
Norme richiamate
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Disciplina dell'accertamento sintetico: l'atto è legittimo se l'Amministrazione individua fatti indiziari di capacità contributiva e lo scostamento; in tali casi l'onere probatorio in ordine all'erroneità o diversa misura del reddito accertato ricade sul contribuente.
Codice Civile, art. 2697
Principio generale dell'onere della prova: spetta a chi vuole far valere un diritto o eccepire l'inesistenza di una pretesa dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento; applicato al contenzioso tributario, implica che il contribuente deve provare l'origine delle somme poste a fondamento dell'accertamento.
Massime di principio
- L'atto di accertamento sintetico è motivato in modo adeguato quando indica chiaramente i fatti indiziari di capacità contributiva e lo scostamento rispetto al reddito dichiarato; l'Amministrazione non è tenuta a fornire ulteriori circostanze probatorie nell'atto.
- L'onere di prova circa l'inesistenza o la diversa entità del maggior reddito accertato grava sul contribuente; per ribaltare l'accertamento è necessario fornire prove concrete dell'origine della provvista impiegata per i consumi o i beni oggetto dell'accertamento.
- Prove idonee possono essere documenti bancari, contratti di compravendita, documentazione di prestiti o finanziamenti, atti di donazione o successione, ricevute fiscali e qualsiasi elemento che colleghi i costi contestati a fonti lecite e anteriore o congrua disponibilità finanziaria.
- In assenza di una convincente documentazione probatoria a carico del contribuente, l'accertamento basato sul redditometro tende a essere confermato dal giudice.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve conservare e produrre documentazione coerente, datata e riconducibile alle operazioni che giustificano la spesa; dichiarazioni generiche o mancata produzione di documenti sono, di norma, insufficienti.
- In fase amministrativa e giudiziaria è utile qualificare e dettagliare ogni voce di spesa e indicare la corrispondente fonte di finanziamento, eventualmente avvalendosi di perizie o consulenze contabili per rendere più credibile la prova offerta.
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