Sentenza del 24/12/2021 n. 1591 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte ipotecarie e catastali - Agevolazione cooperative edilizie - Successione di norme - Abrogazione tacita - Incompatibilità o nuova disciplina integrale - Necessità - In mancanza, applicabilità della disciplina anteriore - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della mancata applicazione delle agevolazioni sulle imposte ipotecarie e catastali a favore delle società cooperative edilizie dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 347/90; il ricorrente sosteneva che l'agevolazione prevista dall'art. 24 del D.P.R. 635/72 (riduzione delle imposte a un quarto) dovesse ancora trovare applicazione, mentre l'amministrazione riteneva non più operante tale beneficio in mancanza di previsione esplicita nel decreto successivo
La decisione
il giudice ha ritenuto che non si è verificata abrogazione tacita del D.P.R. 635/72 da parte del D.lgs. 347/90 perché non sussiste incompatibilità né una disciplina integrale e sostitutiva della materia; dunque, per le fattispecie non espressamente regolate dal decreto sopravvenuto, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con la conseguenza che alle società cooperative edilizie spetta la riduzione delle imposte ipotecarie e catastali a un quarto prevista dall'art. 24 del D.P.R. 635/72
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635
l'art. 24 prevede la riduzione delle imposte ipotecarie e catastali a un quarto per le società cooperative edilizie; la norma è stata ritenuta ancora vigente nelle parti non sostituite dal successivo decreto
D.lgs. 31 dicembre 1990, n. 347
il decreto successivo non contiene disposizioni esplicite che abrogano o sostituiscono integralmente la disciplina delle agevolazioni per le cooperative edilizie; perciò non è sufficiente a determinare abrogazione tacita delle norme precedenti
Massime di principio
- L'abrogazione tacita richiede o incompatibilità tra le nuove e le vecchie norme o una disciplina completamente sostitutiva: in assenza di questi presupposti, permangono le disposizioni anteriori.
- Per le agevolazioni fiscali, se il legislatore non regola espressamente la materia nel nuovo testo, continuano ad applicarsi le norme previgenti che non siano state esplicitamente abrogate o che non risultino incompatibili.
- L'amministrazione finanziaria non può negare benefici tributari previsti da una norma antecedente invocando l'entrata in vigore di un nuovo decreto, salvo che il nuovo intervento legislativo contenga norme chiare e incompatibili con la disciplina precedente.
- Nel valutare la sussistenza dell'abrogazione tacita, occorre un'analisi puntuale dell'oggetto disciplinato dal nuovo testo: se il nuovo atto non disciplina 'integralmente' la materia, la disciplina anteriore continua a trovare applicazione per le parti non contrastanti.
- Nelle controversie tributarie relative a benefici o esenzioni, il giudice tende a preservare l'operatività della norma favorevole al contribuente se non vi è chiara e inequivocabile abrogazione o incompatibilità normativa
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