Cassazione Penale, Ordinanza n. 34680/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7 novembre 2025, che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'art. 337 c.p. Ha contestato l'affermazione di responsabilità e, in particolare, il mancato riconoscimento della cosiddetta resistenza passiva. Le censure miravano a una rivalutazione o a una lettura alternativa delle fonti probatorie e riproponevano doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito. Il testo non specifica ulteriori dettagli sui fatti né la pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure chiedevano una rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e riproducevano questioni già correttamente vagliate dalla Corte d'appello. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha disposto le conseguenti statuizioni, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo. Non ha liquidato spese in favore della parte civile: la nota da questa presentata non ha apportato un contributo utile alla decisione. Il dispositivo finale è incompleto nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e, in particolare, al mancato riconoscimento della resistenza c.d. passiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
La Corte richiama l'art. 337 c.p. quale reato oggetto dell'affermazione di responsabilità, ma il testo non formula un'interpretazione sostanziale della fattispecie né dei criteri per distinguere la resistenza attiva da quella passiva.
art. 616 c.p.p.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
La declaratoria d'inammissibilità comporta le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica il contenuto concreto.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure che, sotto il profilo dell'errore di diritto o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere dalla Corte di cassazione una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti di prova.
- La riproposizione di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette non consente di ottenere una nuova valutazione nel giudizio di legittimità.
- La liquidazione delle spese in favore della parte civile richiede che il suo intervento abbia apportato un contributo utile alla decisione del ricorso.
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