Cassazione Penale, Sentenza n. 17679/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che confermava misure cautelari: Boraso denunciava errata qualificazione giuridica delle condotte (sosteneva che si trattasse di traffico di influenze illecite e non di corruzione) e contestava le esigenze cautelari e la scelta della misura; Rossini impugnava la valutazione della gravità indiziaria ai fini dell'art. 353 c.p. e le esigenze cautelari con la misura applicata; Volpato contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni (uso del captatore informatico), sosteneva errata qualificazione giuridica (artt. 318/319 c.p. anziché art. 346‑bis c.p.) e deduceva vizi sulle esigenze cautelari
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché, prima dell'udienza, i difensori avevano depositato atto di rinuncia alle impugnazioni e, nel frattempo, si era verificata la sopravvenuta perdita di interesse: Rossini e Volpato erano stati posti in libertà, Boraso aveva ottenuto la sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare. Per tali ragioni i ricorsi sono stati ritenuti inammissibili e non si è proceduto a pronunce di merito né all'applicazione delle statuizioni previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p., in relazione alle cause di rinuncia
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Richiamato quale norma nella qualificazione contestata delle condotte di Boraso; la Corte non ha effettuato un'esegesi di merito essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta perdita di interesse
art. 319 cod. pen.
Richiamato relativamente alle imputazioni contestate; nessuna pronuncia di merito sulla qualificazione a causa dell'inammissibilità
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma riferita fra le imputazioni nei confronti di Boraso; la Corte non si è pronunciata sul suo contenuto sostanziale per sopravvenuta carenza di interesse
art. 353 cod. pen.
Richiamato quale titolo contestato da Rossini; la Corte non ha riformulato la valutazione della gravità indiziaria data l'inammissibilità del ricorso
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Citate fra le fattispecie contestate a Volpato; nessuna elaborazione interpretativa di merito da parte della Corte
art. 346‑bis cod. pen.
Norma invocata da Volpato per diversa qualificazione giuridica; la Corte non ha deciso sulla questione di merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come criterio per la sintesi dei motivi di ricorso nella motivazione: i motivi sono stati sintetizzati conformemente a tale disposizione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte osserva che, nonostante la rinunzia, non conseguono le pronunce previste da tale norma per le ragioni sottese alla rinunzia stessa; in pratica la rinuncia ha escluso l'adozione delle pronunce previste dall'art. 616, comma 1
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione o la sopravvenuta perdita di interesse (per es. perché la misura cautelare è cessata o è stata sostituita) determinano l'inammissibilità del ricorso per cassazione: prima di proporre e mantenere un ricorso è necessario verificare la persistenza dell'interesse processuale
- Se l'imputato viene posto in libertà o la misura cautelare viene alleggerita nel corso del giudizio, il difensore deve valutare tempestivamente se la controversia conserva rilevanza e, in caso contrario, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse
- Quando l'impugnazione viene rinunciata, il giudice non è tenuto a decidere le questioni di merito (quali utilizzabilità delle intercettazioni o qualificazione giuridica dei fatti); per ottenere una pronuncia su tali profili è necessario sottrarre il caso alla perdita di interesse (es. proponendo altre impugnazioni o misure cautelari che mantengano il necessario interesse)
- Le eccezioni tecniche (es. inutilizzabilità di captatore informatico) e le questioni di qualificazione devono essere tempestivamente e specificamente illustrate e sostenute fino alla decisione di merito: se il processo evolve rendendo superflua la decisione, il relativo motivo può rimanere inesaminato
- In sede di impugnazione è utile documentare e segnalare eventuali interventi processuali sopravvenuti che possano incidere sull'interesse (libertà, revoca o sostituzione misure) per evitare sorprese procedurali o la dichiarazione di inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →