Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 212 del 11/04/2024

Provvedimento dell’11 aprile 2024

Garante Privacy212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019 e dell’art. 144-bis del Codice privacy, i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e X. L’intervento riguarda una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito (c.d. revenge porn). Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.

Ratifica dei provvedimenti d’urgenza contro Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e X per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti d’urgenza per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 21 marzo 2024 nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e X, nell’ambito di una segnalazione relativa a possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito. Il provvedimento si inserisce nella disciplina dell’art. 144-bis del Codice privacy, dedicata ai casi di c.d. revenge porn, e nell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione di misure urgenti da parte del dirigente competente con successiva ratifica dell’Autorità.

Origine del procedimento e contenuto della segnalazione

La persona interessata ha presentato una segnalazione, poi integrata, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento del Garante presso le piattaforme indicate. La segnalazione riguardava materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, rispetto ai quali era paventata l’eventuale invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Misure urgenti adottate il 21 marzo 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 114-117 del 21 marzo 2024. Con tali atti ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Twitter International Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto alle medesime società, qualora il materiale fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, di conservarlo per soli fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Preso atto delle note di trasmissione delle determinazioni dirigenziali ai gestori delle piattaforme, nonché delle osservazioni eventualmente formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante, nella riunione dell’11 aprile 2024, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 114/2024-117/2024. Il provvedimento conferma quindi le misure di blocco/prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.

Profili applicativi per i destinatari

Il provvedimento conferma il funzionamento del meccanismo urgente previsto per i casi di revenge porn: in presenza di una segnalazione compatibile con l’art. 144-bis del Codice, il Garante può intervenire rapidamente sulle piattaforme coinvolte per impedire la circolazione del materiale e imporre, se necessario, la conservazione temporanea del contenuto ai soli fini probatori. Non sono indicate sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive oltre alla ratifica degli ordini già impartiti.

Punti principali

Origine della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e X per evitare la diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Intervento urgente del dirigente competente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 114-117 del 21 marzo 2024, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e prescrivendo la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Nella riunione dell’11 aprile 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza già adottati, confermando l’operato del dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Twitter International Company.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminorimisure di sicurezzapubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.