Ordinanza n. 577/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: i) con riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato e depositato in data 20.10.2022: - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione”, nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente e qui elencate (e allegate al presente ricorso, suddivisa per ciascun ricorrente): Ellade Energia S.r.l. CONVENZIONE N° M04L238079507 (per un impianto fotovoltaico) - Cogib S.r.l. CONVENZIONE N° G04F21200707 (per un impianto fotovoltaico) - Black Horizon S.r.l. CONVENZIONE N° M03L258449507 e N° M03C01796906 (per due impianti fotovoltaici) - Vitamina C di Clarissa Maria Guidi E C. - S.A.S. – Società Agricola CONVENZIONE N° E03I241669907 - Prosciuttificio Manici S.r.l. Nota prot. GSEWEB/P20220381646 del 09/07/2022 (un impianto fotovoltaico da 98,70 kW) - Marican Energy S.r.l. Nota prot. GSEWEB/P20220387322 (tredici impianti fotovoltaici) - Impresa individuale Canziani Roberta Nota prot. GSEWEB/P20220393780 del 09/07/2022 (un impianto fotovoltaico da 308 kW) - Campomaggio 86 S.r.l. Società Agricola Nota prot. GSEWEB/P20220392358 del 09/07/2022 (cinque impianti fotovoltaici), Prefabbricati Ronchi s.a.s., nota prot. GSEWEB/P20220373965 del 8/07/2022 (per un impianto fotovoltaico) eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale - dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alle Direttive 2001/77 E 2009/28/CE, alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ellade Energia S.r.l. il 20/12/2022: per l'annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, per il diretto contrasto con le previsioni di cui agli artt. nn. 6, 7 e 8 e ss del Regolamento segnatamente: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2); e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3); (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente (doc. 4); nonchè (ii) delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2022 (doc. 11); e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ellade Energia S.r.l. il 9/6/2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ELLADE ENERGIA S.R.L. il 28\4\2025 : per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ELLADE ENERGIA S.R.L. il 24\4\2026 : per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - delle fatture del 26 febbraio 2026, nn. 161672, 161673, 161675, 161676, 161677, 161678, 161679, 161680, 161681 e 161682 emesse dal GSE S.p.A. - delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026 e 27 marzo 2026 dell'avviso automatico generato dal portale GSE recante - del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ARERA e GSE relativi all'applicazione del meccanismo di regolazione e recupero degli extraprofitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, incluse fatture, diffide e avvisi di pagamento del GSE
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel, i relativi atti presupposti e consequenziali, le comunicazioni e le regole tecniche del GSE, nonché la successiva deliberazione ARERA n. 143/2023/R/eel e gli atti applicativi, comprese comunicazioni, fatture, diffide e avvisi di pagamento. Hanno dedotto, tra l'altro, il difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, la sopravvenuta mancata conservazione della norma da parte della legge n. 197/2022, il contrasto della disciplina nazionale con il regolamento UE n. 2022/1854, con la normativa europea in materia di energia, concorrenza e aiuti di Stato, nonché con la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È stata inoltre prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 in riferimento a plurimi parametri costituzionali. Con i più recenti motivi aggiunti, Ellade Energia S.r.l. ha chiesto la sospensione cautelare delle fatture emesse dal GSE, delle diffide di pagamento, dell'avviso automatico del portale GSE e del provvedimento implicito di applicazione della deliberazione ARERA n. 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando al merito l'esame approfondito delle eccezioni pregiudiziali. Ha rilevato innanzitutto che le fatture, le diffide e gli avvisi di pagamento del GSE presentano profili di dubbia diretta impugnabilità e di dubbia riconducibilità alla giurisdizione amministrativa; la questione di giurisdizione è rimasta impregiudicata, in particolare per gli atti esecutivi del GSE. Ha inoltre osservato che, trattandosi di ricorso collettivo e cumulativo, i presupposti cautelari non risultano puntualmente soggettivizzati rispetto alla posizione di ciascuna ricorrente. Quanto al pregiudizio finanziario allegato, il Tribunale ha ritenuto che gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza e consapevoli del quadro normativo e disciplinare nonché del tempo di maturazione delle pretese, avrebbero dovuto predisporre adeguate misure gestionali e organizzative, anche rispetto a investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Ha infine considerato reversibile il pregiudizio economico, poiché le somme eventualmente riscosse potrebbero essere recuperate in caso di decisione di merito favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
Costituisce la base normativa del meccanismo di intervento sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e della regolazione delle partite economiche contestata dalle ricorrenti.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari.
legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 30 a 38
È richiamata quale fonte normativa collegata alla deliberazione ARERA n. 143/2023, ma la relativa questione è stata riservata alla fase di merito.
regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022
È richiamato dalle ricorrenti quale parametro europeo rispetto alla disciplina nazionale contestata; il TAR non ha deciso tale questione nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la dubbia diretta impugnabilità degli atti esecutivi e la dubbia riconducibilità degli stessi alla giurisdizione amministrativa possono concorrere all'insussistenza dei presupposti per la sospensione, con riserva dell'esame definitivo delle questioni pregiudiziali al merito.
- In un ricorso collettivo e cumulativo, la tutela cautelare richiede una puntuale soggettivizzazione dei presupposti cautelari e del pregiudizio con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente; l'allegazione indistinta delle esigenze delle parti non è sufficiente.
- La mera incidenza finanziaria di pretese economiche maturate in un quadro normativo e disciplinare conoscibile non integra necessariamente un danno cautelare irreparabile quando l'operatore professionale avrebbe potuto predisporre misure gestionali e organizzative adeguate.
- Il pregiudizio patrimoniale non è irreparabile quando le somme eventualmente riscosse possono essere restituite o recuperate in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
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