Cassazione Civile, Sentenza n. 11491/2022 del 08/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a un giudizio di retratto agrario: la sentenza di primo grado aveva subordinato il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Il resistente (Iunco) ha inviato un assegno circolare via raccomandata dopo il decorso del termine e ha poi esperito azione esecutiva per il rilascio del fondo; i ricorrenti si sono opposti deducendo che l'onere del pagamento tempestivo poteva essere assolto solo mediante l'offerta reale prevista dall'art. 1208 c.c., mentre l'invio dell'assegno per posta costituiva una offerta non formale priva dell'efficacia estintiva richiesta per evitare la decadenza dal diritto di retratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei coniugi Piccione-Dell'Aquila, ritenendo fondato il motivo di diritto: ha stabilito che, in caso di rifiuto del creditore, il debitore ha come unico mezzo per liberarsi dall'obbligazione l'offerta reale ex art. 1208 c.c., e che un'offerta non formale (es. semplice invio di assegno per posta) non estingue l'obbligazione ma esclude solo gli effetti della mora. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello, ha deciso nel merito rigettando l'appello di Iunco avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1590/2016, lasciando accolta l'opposizione all'esecuzione proposta dai ricorrenti e dichiarando inefficace il precetto per rilascio; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1208 c.c.
Stabilisce l'istituto dell'offerta reale: secondo la Corte, l'offerta reale è l'unico mezzo idoneo ad estinguere l'obbligazione quando il creditore rifiuta di ricevere la prestazione; solo essa impedisce la decadenza dal diritto di retratto se compiuta nei termini previsti (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di retratto).
art. 1209 c.c.
Norme successive sull'offerta e sulle conseguenze del rifiuto: richiamata nel motivo del ricorso insieme alle altre disposizioni del capo (1208 e segg.) che disciplinano l'offerta reale e le sue formalità.
art. 1210 c.c.
Regola il deposito della somma rifiutata dal creditore; la giurisprudenza richiamata nella sentenza individua nel corretto deposito e nella messa a disposizione della somma (secondo le formalità previste) il modo per rendere valida l'offerta reale quando il creditore non collabora.
art. 1212 c.c.
Parte della disciplina sulle conseguenze dell'offerta e del deposito: richiamata fra le norme che il giudice deve valutare per accertare la validità dell'offerta reale e gli effetti sul rapporto obbligatorio.
art. 8 legge 26.5.1965 n. 590
Norma speciale richiamata nel ricorso in materia di retratto agrario; evocata dai ricorrenti nella prospettazione che il termine e le formalità di offerta devono essere rispettati nei casi di retratto, integrando il quadro normativo del diritto agrario applicabile.
Massime di principio
- Nel retratto agrario la perdita del diritto di riscatto per mancato pagamento entro il termine previsto (tre mesi dal passaggio in giudicato) può essere impedita solo mediante l'offerta reale ex art. 1208 c.c.; offerte non formali non estinguono l'obbligazione.
- Se il creditore rifiuta di ricevere il pagamento, il debitore deve eseguire l'offerta reale osservando le formalità codicistiche (deposito notificato, o forme equivalenti validate dalla giurisprudenza): l'invio semplice di un assegno via posta non sostituisce l'offerta reale se non è strutturato secondo le regole dell'art. 1208 e seguenti.
- La buona fede o la malafede del creditore nel rifiuto non esime il debitore dall'onere dell'offerta reale quando la legge prevede tale adempimento a pena di decadenza; la non-formalità può al più escludere la mora ma non produrre effetti estintivi.
- Per difendersi in una situazione analoga, il riscattante/debitore dovrebbe praticare l'offerta reale nei modi codificati (deposito, notifiche e messa a disposizione della somma) e conservare prova documentale delle operazioni; in alternativa, porre tempestivamente in essere gli atti esecutivi/formali idonei a dimostrare l'adempimento.
- L'utilizzo di strumenti non in contanti (assegni circolari, bonifici, libretti) può essere compatibile con l'offerta reale solo se l'operazione è effettuata in modo da garantire la effettiva disponibilità della somma al creditore o al depositario secondo i requisiti giuridici (es. deposito effettivo, consegna controllata), e se compiuta nei termini previsti.
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