Cassazione Civile, Ordinanza n. 09141/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società operante nel commercio di pneumatici, con i quali l’Amministrazione finanziaria recuperava maggiori imposte, interessi e sanzioni per IRES, IRAP e IVA relative agli anni 2007, 2008 e 2009. L’Ufficio riteneva che diverse operazioni di acquisto e cessione fossero in realtà riferibili a operatori fittizi o a transiti meramente cartolari, così da escludere la buona fede della contribuente e da far emergere una partecipazione consapevole a un meccanismo evasivo dell’IVA. La CTP accolse solo parzialmente il ricorso, riducendo le sanzioni. In appello la CTR dichiarò cessata la materia del contendere per alcune annualità e confermò il resto, ritenendo provata l’inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza della società. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, in sintesi: nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; violazione delle norme su motivazione degli avvisi e sugli oneri documentali; omesso esame di fatti decisivi; errata qualificazione delle operazioni e mancata considerazione della propria buona fede; illegittimità di alcune sanzioni formali e degli accertamenti per asserita mancata allegazione di documenti richiamati per relationem; insufficiente considerazione di documenti che, a suo dire, dimostravano l’operatività di alcuni fornitori/acquirenti esteri e l’assenza di un effettivo coinvolgimento della società nel presunto circuito fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: la motivazione della CTR non era inesistente né apparente, ma rispettava il minimo costituzionale; i motivi che miravano a una diversa lettura del materiale probatorio erano inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito; le doglianze su omessa pronuncia e violazione del principio di specificità erano in parte generiche e in parte nuove; la critica alla motivazione per relationem degli avvisi era priva di specificità, non essendo indicati puntualmente i documenti asseritamente non conosciuti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea individuazione o applicazione della norma, non la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta quando manca la motivazione in senso costituzionalmente rilevante o vi sia omessa pronuncia su una domanda o un motivo ritualmente devoluto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente più di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; tuttavia la censura richiede che il motivo sia effettivamente devoluto e specifico.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è costituzionalmente rilevante solo se esiste in modo non meramente apparente, non perplesso o incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e autosufficienti, non potendo limitarsi a rinvii generici agli atti di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
In caso di error in procedendo, il ricorrente deve trascrivere o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti.
art. 7, l. n. 212 del 2000
La censura relativa alla motivazione dell’atto impositivo richiede specifica allegazione delle ragioni di inadeguatezza; la motivazione per relationem non è di per sé illegittima.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
L’avviso di accertamento deve essere motivato; la motivazione per relationem è ammissibile se gli atti richiamati sono conoscibili dal contribuente e la doglianza è specificamente articolata.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Per l’accertamento IVA valgono gli stessi principi sulla necessità di motivazione e sulla possibilità del rinvio ad atti istruttori conosciuti o conoscibili.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla deducibilità dei costi e alla disciplina fiscale delle operazioni contestate.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di detrazione IVA e alla contestazione della pretesa fiscale.
art. 41 d.l. n. 331 del 1993
Richiamato con riguardo alle cessioni e operazioni intracomunitarie contestate.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che talune fatture non fossero suscettibili di imposizione o detrazione nei termini prospettati dall’Ufficio.
art. 21, comma 8, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di fatturazione e indicazione dei dati rilevanti ai fini IVA.
art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato per le sanzioni formali relative alla irregolare tenuta o redazione delle fatture e della documentazione fiscale.
art. 11, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato per le sanzioni relative alla irregolare compilazione dei modelli Intrastat.
art. 46 d.l. n. 331 del 1993
Richiamato con riguardo alla disciplina delle fatture per operazioni intracomunitarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto, se previsto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile; non è più censurabile la sola insufficienza della motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio: l’apprezzamento delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito.
- La deduzione di omessa pronuncia o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede che il motivo sia stato effettivamente devoluto al giudice di appello e che la censura sia specifica e autosufficiente.
- Quando si contesta la motivazione per relationem di un avviso di accertamento, il contribuente deve indicare specificamente quali atti richiamati sarebbero stati non conosciuti o non allegati e perché ciò avrebbe concretamente inciso sul diritto di difesa.
- In presenza di una doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
- La configurabilità della buona fede del contribuente in operazioni ritenute soggettivamente inesistenti è questione di merito che può essere superata dall’accertamento di indici gravi, precisi e concordanti della consapevolezza della frode; tale accertamento, se adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto.
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